Cassazione Sezione Lavoro
27/07/2023

Cassazione Lavoro - sentenza n. 22755/2023 Prolungamento periodo di comporto e licenziamento

Il prolungamento del periodo di comporto è subordinato all’accertamento delle ulteriori condizioni della gravità del caso e della permanente idoneità al lavoro, in presenza delle quali non sorge il diritto soggettivo alla protrazione dell’assenza perché l’amministrazione pubblica non è obbligata ad accogliere l’istanza, ma solo a provvedere sulla stessa. All’esito dell’accertamento l’amministrazione è chiamata ad effettuare una valutazione discrezionale degli opposti interessi che vengono in rilievo e ad operare fra di essi. Si tratta di una valutazione discrezionale che va espressa tenendo conto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficienza ed economicità. Corollario di tale principio è che di quella valutazione discrezionale l’amministrazione deve dare conto allorquando pervenga alla decisione di rigettare l’istanza e di intimare il licenziamento.

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