In tema di dirigenza medica nel pubblico impiego privatizzato, lo svolgimento di lavoro straordinario non fa sorgere diritti retributivi ulteriori rispetto a quanto previsto a titolo di retribuzione di risultato o a titolo di specifiche attività aggiuntive; tuttavia, la sistematica richiesta o accettazione di prestazioni eccedenti i limiti massimi stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva rispetto alla misura del lavoro o la violazione delle regole sui riposi, come anche lo svolgimento della prestazione secondo modalità temporali irragionevoli, rendono il datore di lavoro responsabile del risarcimento del danno cagionato alla salute o alla personalità morale del lavoratore.