La sentenza riafferma un principio oramai consolidato nella giurisprudenza secondo cui in ordine alla proporzionalità del licenziamento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, è da escludere qualunque sorta di automatismo a seguito dell’accertamento dell’illecito disciplinare, sussistendo l’obbligo per il giudice di valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità del profilo intenzionale e, dall’altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta.