DECRETO BOLLETTE
11/04/2023

Audizione Anaao alla Camera sul Decreto Bollette. Il resoconto

Regolamentare la facoltà dei medici in formazione specialistica, a partire dal 3° anno di corso di specializzazione, di essere assunti a tempo determinato, previo concorso pubblico per titoli ed esami, come dirigenti medici e con automatica conversione del contratto a tempo indeterminato al conseguimento del titolo di specialità; la defiscalizzazione della dirigenza del ruolo sanitario che potrebbe rappresentare anche un argine all'emorragia di personale dagli ospedali; la premialità delle attività di Pronto soccorso; estendere lo scudo penale anche oltre l'emergenza Covid-19.

Queste le principali proposte di modifica al Decreto Bollette presentate oggi nel corso dell'audizione presso le Commissioni riunite della Camera Finanze e Affari sociali.

"Questo decreto per come è stato approvato - ha dichiarato il Segretario Nazionale Anaao Assomed - rappresenta a nostro avviso, un'occasione persa. Con le proposte che presentiamo chiediamo un segnale che i medici e dirigenti sanitari aspettano da anni e che non è arrivato nè prima del Covid, nè durante il Covid e neppure dopo, almeno fin ad ora. Questa non è una lotta di categoria o lobbistica ma è una battaglia che dobbiamo compattere tutti insieme per il bene dell'intero Paese".


LE PROPOSTE ANAAO ASSOMED
1) REGOLE CERTE PER ASSUMERE GLI SPECIALIZZANDI IN CORSIA
Il comma 548-bis della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 disciplina la facoltà dei medici in formazione specialistica, a partire dal 3° anno di corso di specializzazione, di essere assunti a tempo determinato, previo concorso pubblico per titoli ed esami, come dirigenti medici e con automatica conversione del contratto a tempo indeterminato al conseguimento del titolo di specialità. I medici in formazione specialistica possono essere assunti in tutte le Aziende sanitarie facenti parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione della disciplina d’interesse. Nonostante svolga la formazione pratica nell’Azienda sanitaria in cui è assunto, il medico in formazione specialistica resta iscritto alla scuola di specializzazione e svolge la formazione teorica, di competenza dell’Università e con cadenza mensile, nelle modalità stabilite con specifico accordo quadro fra Regione ed Università interessate. La sottoscrizione di tale accordo quadro è condizione indispensabile, come previsto dalla normativa vigente, per l’assunzione e non è altro che la semplice ratifica di adozione dello schema di accordo quadro nazionale licenziato il 19 novembre 2021 dal Ministero dell’Università, di concerto con il Ministro della salute e la Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome, al fine di uniformarne la formazione teorica e pratica su tutto il territorio nazionale. Attualmente, sono circa 25.000 i medici in formazione specialistica potenzialmente assumibili nelle varie Aziende sanitarie e di essi ne risultano assunti con le sopracitate modalità meno del 8%. Il comma 548-bis della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 non impone alcun limite temporale per la stipula di tali accordi ed attualmente, nonostante la legge che disciplini tale possibilità d’assunzione sia del 2018, la maggioranza delle Università italiane in modo totalmente arbitrario non ha stipulato alcun accordo quadro con nessuna Regione o Provincia Autonoma, bloccando di fatto l’assunzione di migliaia di medici in formazione specialistica già vincitori di concorso pubblico per titoli ed esami, incrementando in tal modo la cronica carenza di personale medico nelle Aziende Sanitarie italiane.
La modifica proposta è diretta a imporre un termine certo per la stipula di tali accordi quadro, al fine di permettere alle Aziende sanitarie di dare corso alle assunzioni dei medici in formazione specialistica e di evitare ulteriori ritardi nell’assunzione di migliaia di medici in formazione specialistica attualmente vincitori di concorso pubblico per titoli ed esami.

2) DEFISCALIZZAZIONE DEGLI STIPENDI DEI MEDICI E DIRIGENTI
In considerazione del basso livello degli stipendi dei medici e dirigenti sanitari italiani, la proposta di defiscalizzare parte dello stipendio potrebbe rappresentare anche un argine all'emorragia di personale dagli ospedali.
Questi gli ambiti di intervento proposti:

  1. La defiscalizzazione prestazioni aggiuntive
  2. La defiscalizzazione del lavoro aggiuntivo e disagiato della dirigenza medica veterinaria e sanitaria
  3. La defiscalizzazione dell’indennità di specificità della dirigenza medica e veterinaria
  4. Il finanziamento e la defiscalizzazione dell’indennità di specificità dirigenza sanitaria non medica

3) PREMIALITA’ ATTIVITA’ PRONTO SOCCORSO
Nel corso degli ultimi anni il reclutamento di molteplici figure di Medici specialisti nell’ambito del SSN è divenuto particolarmente critico; tale situazione si è rilevata particolarmente acuta con riferimento alla disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.

Ciò è notoriamente dovuto a specifiche criticità del lavoro di pronto soccorso tra cui: l’impegno in un contesto lavorativo caratterizzato da un crescente disagio, anche per la gestione di pazienti sempre più complessi; un modello di servizio che prevede necessariamente turni articolati omogeneamente sulle 24 ore e sui festivi, con un carico medio notturno/festivo che risulta tra i più elevati nel contesto di tutta la Dirigenza Medica; nonché l’impossibilità di rimodulare i volumi di attività in base alla dotazione di personale, stante l’accesso degli utenti in regime di urgenza non programmabile.

Per far fronte alla grave carenza di personale medico osservata nell’ambito dei sistemi di Emergenza e Urgenza ospedaliera, è necessario individuare nell’immediato misure straordinarie anche per rafforzare e incentivare l’attività del personale dirigente attualmente in servizio nei Pronto Soccorso, nonché per rendere più attrattivo il settore dell’emergenza urgenza ed il relativo percorso formativo, garantendo altresì un giusto riconoscimento in termini di tutele e di trattamento economico al personale dirigenziale ivi operante.

Nello specifico, si intende individuare un provvedimento atto a valorizzare nell’immediato il contributo orario dei Dirigenti Medici assegnati ai Pronto Soccorso, e dei Dirigenti medici di discipline equipollenti in servizio presso altre U.O. (internisti, chirurghi, etc..) che prestano turni in pronto soccorso.

Già la legge 30 dicembre 2021. n. 234 all’articolo 1, comma 293 ha riconosciuto le particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, rinviando a definire nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Tale importo è stato poi rideterminato dall’articolo 1, comma 526 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevedendo un incremento con decorrenza dal 1 gennaio 2024 di 60 milioni di euro.

Il decreto in esame ha peraltro apportato una modifica all’articolo 1, comma 526 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 incrementando a decorrere dal 1 giugno e fino al 31 dicembre 2023 le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità di pronto soccorso, pari a 100 milioni di euro complessivi, dei quali 30 destinati alla dirigenza medica e 70 al personale del comparto sanità.

La proposta Anaao Assomed è volta a prevedere una maggiorazione economica della retribuzione mensile  ai dirigenti inquadrati in discipline equipollenti o affini alla medicina d’emergenza urgenza ma afferenti ad altre UU.OO. dell’azienda, i quali svolgono su base volontaria una parte non superiore al 20% del proprio monte orario nei predetti servizi di pronto soccorso. È previsto, altresì l’onere per le Aziende di sostituire il predetto personale assegnato parzialmente ai servizi di pronto soccorso, in modo da evitare carenze d’organico in altri servizi sanitari. Le misure sono applicabili anche ai dirigenti dipendenti di Aziende ed Enti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

4) RESPONSABILITÀ COLPOSA PER MORTE O LESIONI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO
La proposta emendativa limita, in via transitoria fino al 31 dicembre 2025, la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per i fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nelle crescenti criticità lavorative in cui versano le Aziende e gli Enti del SSN determinate dalla eccezionale carenza di risorse umane e materiali.

Il legislatore è già intervenuto con il decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 a prevedere uno scudo penale legato allo stato di emergenza determinato dalla pandemia.

Riteniamo che lo scudo penale legislativo possa svolgere una funzione di richiamo alla valutazione delle situazioni emergenziali “con gli occhi della colpa grave”, come sottolineato da anni dalla giurisprudenza. Indipendentemente dalla natura dell’emergenza, epidemica o no.

Va quindi ribadito il carattere generale della punibilità dei professionisti della sanità solo per colpa grave, con riguardo ai fatti commessi in una situazione di emergenza, qualunque essa sia.

È un fatto notorio che la carenza degli organici, come testimoniato dalla letteratura internazionale, sia fattore di rischio di eventi avversi, e questo dato rappresenta una vera e propria emergenza.

 

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it