DECRETO BOLLETTE
04/04/2023

Il Decreto Bollette in Gazzetta Ufficiale. Le misure per la sanità

 Il testo è stato assegnato alle Commissioni riunite della Camera Finanze e Affari Sociali con il numero AS 1060.
Molte le misure di interesse sanitario contenute nel provvedimento.

Articolo 8. - Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici
Articolo 9 - Iva su payback dispositivi medici
Articolo 10 - disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, nonché di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione dell'attività lavorativa già svolta
Articolo 11 - Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive e anticipo dell'indennità nei servizi di emergenza-urgenza
Articolo 12 - Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza
Articolo 13 - Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43
Articolo 14 - Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145
Articolo 15 - Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero
Articolo 16 - Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario

 

In particolare.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTO, DI REINTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E DI EQUITÀ RETRIBUTIVA A PARITÀ DI PRESTAZIONI LAVORATIVE, NONCHÉ DI AVVIO DI PROCEDURE SELETTIVE COMPRENSIVE DELLA VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA GIÀ SVOLTA

Esternalizzazione Servizi. Si consente alle aziende e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), di affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un'unica occasione e senza possibilità di proroga, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale medico e infermieristico autorizzate.Tali servizi possono essere affidati esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, per un periodo non superiore a dodici mesi, ad operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità per l'accesso a posizioni equivalenti all'interno degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e che dimostrano il rispetto delle disposizioni in materia d'orario di lavoro. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'ANAC, sono elaborate linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici. L'inosservanza delle disposizioni è valutata anche ai fini della responsabilità del dirigente della struttura sanitaria appaltante il servizio per danno erariale.
Disciplina personale che transita fuori SSN. Il personale sanitario che interrompe volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi in regime di esternalizzazione, non può chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale.
Procedure selettive. Le aziende ed enti al fine di reinternalizzare i servizi appaltati, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, possono avviare le procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di servizio. Non possono partecipare alle procedure selettive coloro che in precedenza, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il SSN, si siano dimessi dalle dipendenze dello stesso.

INCREMENTO DELLA TARIFFA ORARIA DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E ANTICIPO DELL'INDENNITÀ NEI SERVIZI DI EMERGENZA-URGENZA
Aumento tariffa prestazioni aggiuntive
. La norma consente per l’anno 2023 alle aziende ed enti del SSN di ricorrere alle prestazioni aggiuntive la cui tariffa può essere aumentata fino a 100 euro lordi omnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione nel limite degli importi contenuti nel decreto. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
Anticipo indennità esclusività. Viene anticipata al 1° giugno 2023 la specifica indennità per chi lavora in pronto soccorso prevista dalla legge di Bilancio solo a partire dal 1° gennaio 2024
Per la copertura degli oneri si provvede con un incremento di 170 milioni per l’anno 2023 del fabbisogno sanitario standard.

MISURE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI DI EMERGENZA-URGENZA
Stabilizzazione Personale in PS
. Fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e valorizzare l'esperienza professionale acquisita, il personale medico, che nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2023, abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi, è ammesso a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione.
Medici specializzandi. Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, in deroga alle incompatibilità previste dalla normativa vigente, i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali. L'attività libero-professionale è coerente con l'anno di corso di studi superato e con il livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo specializzando. Per tali attività è corrisposto un compenso orario, che integra la remunerazione prevista per la formazione specialistica, pari a 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'azienda o dell'ente che ha conferito l'incarico. L'attività svolta è valutabile nell'ambito del curriculum formativo e professionale nei concorsi per dirigente medico del Servizio sanitario nazionale
Trasformazione rapporto lavoro a part time. Fino al 31 dicembre 2025 il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Servizio sanitario nazionale in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento vigente, può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, fino al raggiungimento del limite di età previsto dall'ordinamento vigente, fermi rimanendo l'autorizzazione degli enti del Servizio sanitario nazionale competenti e il riconoscimento del trattamento pensionistico esclusivamente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Nuovo regime a fini pensionistici. Introdotto inoltre un nuovo regime ai fini pensionistici che tiene conto del lavoro svolto come usurante nei servizi di emergenza urgenza applicando per ogni anno di servizio prestato un coefficiente di trasformazione che incrementa il trattamento di pensione in uscita del sanitario.

MISURE PER GLI OPERATORI DELLE PROFESSIONI SANITARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 1° FEBBRAIO 2006, N. 43
Vincolo esclusività esercenti professione sanitaria.
Fino al 31 dicembre 2025 si abolisce il vincolo di esclusività per gli operatori delle professioni sanitarie, appartenenti al personale del comparto sanità, che a legislazione vigente è concessa la deroga per un massimo di 8 ore settimanali fino al 31 dicembre 2023.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1, COMMA 548-BIS, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145
Decreto Calabria
. Si consente a regime alle aziende e agli enti del Ssn nonché alle strutture sanitarie private accreditate appartenenti alla rete formativa, di assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario parziale gli specializzandi regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica collocati nella graduatoria separata in esito alle procedure concorsuali per l’accesso. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO TEMPORANEO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA IN DEROGA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI SANITARIE CONSEGUITE ALL'ESTERO
Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell'attività lavorativa in deroga alle disposizioni vigenti, a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, una professione sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO AGLI EPISODI DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE SANITARIO
Con una modifica all’articolo 583-quater del codice penale, la norma inasprisce la pena in caso di episodi di violenza a danno degli operatori sanitari per cui, nell’ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni.

 

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