Cassazione Sezione Lavoro
31/10/2022

Cassazione Lavoro - ordinanza n. 32113 Buoni pasto sostitutivi del servizio mensa

In tema di pubblico impiego privatizzato l’attribuzione del buono pasto che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. 

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