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22/04/2022

Mancato rientro dopo aspettativa: medico licenziato reintegrato

Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro – Sentenza dell’11/01/2022

Commento di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un dirigente medico, al quale era stato concesso un periodo di aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarico a tempo determinato presso altro ente, al termine del citato periodo di aspettativa, avendo omesso di rientrare in servizio, è stato licenziato dalla propria amministrazione.

Il predetto sanitario si è rivolto al Tribunale di Taranto, Sez. Lavoro, eccependo la nullità del recesso in quanto non preceduto dalla contestazione di addebito.

Il Tribunale di Taranto, Sez. Lavoro, ha ritenuto fondato il ricorso del dirigente medico in quanto il mancato rientro del lavoratore alla scadenza del periodo di aspettativa autorizzato dal datore di lavoro è assimilabile ad una protratta e ingiustificata assenza dal lavoro, che può costituire causa di scioglimento del rapporto di lavoro solo considerandola alla stregua di una sanzione disciplinare che, in quanto tale, deve essere necessariamente preceduta dalle previste garanzie procedimentali.

Con specifico riferimento al pubblico impiego l’art. 55-quater co. 1 lett.b) del d.lgs. 2002, n. 165 prevede l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento in caso di assenza priva di valida giustificazione o di mancata ripresa del servizio in caso di assenza ingiustificata.

A norma dell’art. 7 co 2 L. 20 maggio 1970, n. 300, richiamato dall’art. 51 co. 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa”.

A sua volta l’art. 55 co. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dispone che l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni, provvede alla contestazione scritta dell’addebito e convoca l’interessato con un preavviso di almeno venti giorni per l’audizione in contradditorio a sua difesa.

Il Tribunale, ravvisato che nella fattispecie non vi è stata la previa contestazione scritta dell’addebito, né la convocazione a difesa dell’interessato, ha dichiarato illegittimo l’intimato licenziamento.

In conclusione, in accoglimento della domanda del ricorrente, il Tribunale di Taranto ha condannato l’azienda sanitaria a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a pagare in suo favore l’indennità risarcitoria prevista dall’art. 63 co. 2 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 21 co. 1 lett. a) del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (“il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l’amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità”).

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