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18/03/2022

Stabilizzazione: duplice verifica della PA nelle procedure concorsuali

Tar Campania – Sentenza del 3/11/2021, n. 06983

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un’Asl campana, con provvedimento del direttore generale, ha effettuato una ricognizione per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 2, d.lgs. 75/2017.

Detto provvedimento, ritenuto lesivo dei propri diritti, è stato impugnato avanti il Tar da alcune ricorrenti il cui nominativo non compariva in tale ricognizione, nonostante che le stesse ritenessero di aver titolo a partecipare alle procedure di stabilizzazione.

Le predette, infatti deducevano di essere state titolari di contratti di lavoro per la realizzazione di alcuni progetti, poi interrotti per sopravvenuta incompatibilità avendo assunto l’incarico di specialista ambulatoriale.

In precedenza avevano prestato servizio con contratti di collaborazione coordinata continuativa ed avevano pertanto presentato domanda di partecipazione all’indetta procedura di stabilizzazione ai sensi del comma 2 dell’art.20 del d.lgs. 75/2017 ritenendo di essere in possesso dei requisiti prescritti.

Le predette censuravano l’illegittimità dell’impugnato provvedimento in ragione dell’evidente difetto motivazionale in cui sarebbe incorsa l’Asl non avendo affatto esplicitato le ragioni della mancata ammissione alla procedura di stabilizzazione.

Il Tar Campania ha ritenuto fondato il ricorso, assumendo dirimente la prima delle articolate doglianze incentrata sul dedotto difetto di motivazione in cui è incorsa la resistente amministrazione per non aver specificamente indicato le ragioni della mancata inclusione delle deducenti nell’elenco degli aventi titolo a partecipare alla procedura di stabilizzazione.

Il Tar Campania ha poi evidenziato che la stabilizzazione dei lavori precari costituisce l’obiettivo generale delle procedure di stabilizzazione previste dal menzionato art.20 e che da ciò consegue che, ai fini della delimitazione della platea dei partecipanti alla procedura concorsuale volta ad attuare la programmata stabilizzazione, l’amministrazione è chiamata ad una duplice verifica, il cui esito accertativo deve ricevere chiara ed inequivoca evidenza nella motivazione dell’eventuale provvedimento di esclusione dei partecipanti. Nel dettagli è tenuta primariamente a verificare, per ciascuno degli aspiranti alla stabilizzazione, la sussistenza del presupposto della procedura agevolata, ovverosia l’assenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, atteso che l’esistenza di un rapporto di lavoro stabile integra un antefatto incompatibile con l’idea stessa di stabilizzazione del dipendente “precario”.

La stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 2, è caratterizzata, sul piano dei requisiti richiesti per la partecipazione, dal riferimento a una categoria di rapporti contrattuali non limitata ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ma estesa a tutte le figure di contratto di lavoro flessibile.

Concludendo, il Tar Campania, ha accolto il ricorso con il conseguente annullamento della disposta esclusione ed onere dell’amministrazione, in sede di riedizione del provvedimento, di riesaminare, alla luce dei principi sopra espressi, la posizione delle ricorrenti in relazione al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura.

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