Informative
03/03/2022

Costruzione fondi contrattuali: Anaao diffida Regioni e Aziende Sanitarie

L’ANAAO ASSOMED è venuta a conoscenza dell’esistenza al livello nazionale in alcune Aziende Sanitarie, e soprattutto nella Regione Veneto, di diffusi comportamenti attuativi illegittimi, in seguito a interpretazioni regionali errate in merito alla attuazione corretta dell’art. 1, co. 435-bis, Legge 205/ 2017, “Comma Speranza” per quanto riguarda la costruzione dei Fondi Contrattuali dell’Area della Dirigenza del Ruolo Sanitario per gli anni che vanno dal 2020 al 2026. 

Tali comportamenti attuativi, in totale difformità con la volontà espressa del Legislatore, determinano riper-cussioni economiche fortemente penalizzanti sulla contrattazione integrativa aziendale della Dirigenza del Ruolo Sanitario, prevista dal CCNL 19.12.2019 e sulle risorse economiche a disposizione per la stessa.

Come è noto le disposizioni legislative del suddetto “comma Speranza” (vedere allegato 1) sono mirate al recupero integrale della RIA dei pensionati della Dirigenza del Ruolo Sanitario, libera da impegni di spesa, nella retribuzione accessoria a partire dal 2020.

Tale volontà del Legislatore è resa esplicita nella Relazione Tecnica di accompagnamento della disposi-zione legislativa in Parlamento (Camera dei Deputati), prima del voto di approvazione (vedere allegato 2).

Dalla relazione tecnica si evince anche che il recupero integrale della RIA, determinato dal suddetto comma 435-bis, è integralmente finanziato dalla RIA liberata nei suddetti anni dai Dirigenti del Ruolo Sanitario che andranno in pensione.

Dal momento che a tutti è noto che la RIA per sua natura determina un incremento MONTANTE della retribuzione accessoria, da ciò ne deriva che, se il comma 435-bis ha come finalità il recupero integrale nella retribuzione accessoria della RIA dei pensionati e se tale spesa è a sua volta integralmente finanziata da quella resa disponibile da questi, si evince per logica conseguenziale che le somme previste dal suddetto comma sono montanti anno su anno.

Cosa ben diversa è invece prevista dal dettato del comma 435 della suddetta Legge. In tal caso le cifre previste in modo analitico per ciascun anno dal 2019 al 2026 non son montanti.

La tabella presente nella suddetta relazione tecnica (allegato 2) rende ancor più evidente quanto precedentemente scritto.

Nella parte della tabella riferita alla azione cumulativa per ciascun anno dei commi 435 e 435-bis sulla retribuzione accessoria appare chiaro che:
 nella colonna, denominata “incrementi aggiuntivi” sono esplicitati per ciascun anno gli incrementi determinati dall'azione dei due commi;
 nella colonna denominata “totali incrementi” è esplicitata per ciascun anno la somma di incremento determinata dall’azione di ambedue i commi;
 nella colonna denominata “montante” è esplicitata la cifra complessiva di aumento della retribuzione accessoria rispetto al valore del 2018 per ciascun anno conseguente al valore del comma 435 e del valore montante del 435-bis;
 la cifra di 188 milioni di Euro, esplicitata nella colonna denominata “montante” per l’anno 2026 è il risultato della somma di 86 milioni di incremento del fondo di retribuzione accessoria conseguente al comma 435, da contabilizzare nel suddetto anno, e di incremento di 102 milioni di Euro dello stesso fondo conseguente al comma 435-bis, da contabilizzare nello stesso anno in seguito dell’andamento montante delle somme di tale comma;
 nella colonna denominata “incrementi al netto delle somme già stanziate” viene esplicitato il valore di incremento di ciascun anno determinato dal comma 435-bis al netto delle somme dello stesso comma già consolidate negli anni precedenti.

L’eventuale interpretazione non corretta del dettato dell’art. 1, comma 435-bis della Legge 205/2017 determinerebbe un danno complessivo per la retribuzione accessoria della Dirigenza del Ruolo Sanitario dal 2020 al 2026 di 212 milioni di Euro e dal 2027 in poi un ulteriore danno annuale di 84 milioni.

Tale danno per la motivazione illogica che la sostiene e per le sue elevate dimensioni risulta inaccettabile e offensivo perché dal sapore “punitivo” nei riguardi di una categoria, pubblicamente ringraziata dalle stesse Istituzioni per il suo “eroismo” e “dedizione” durante la pandemia da Covid 19 e nei fatti invece fortemente penalizzata economicamente con il ricorso a interpretazioni delle norme legislative palesemente non corrette.

L’ANAAO ASSOMED non può più permettere che tali interpretazioni non corrette determinino un ag-giuntivo forte danno economico alla Dirigenza del Ruolo Sanitario e un ulteriore ostacolo all’attuazione di un CCNL.

In considerazione di quanto sopra 

SI INVITANO
Le Regioni, le Aziende e Enti Sanitari ad applicare le disposizioni normative previste nell’arti. 1, co. 435-bis della Legge 205/2017 nel rispetto del dettato legislativo e della relativa tecnica di accompagnamento del suddetto comma, predisposta dagli Uffici competenti.

SI DIFFIDANO 
I soggetti destinatari della presente dall’attuazione delle norme legislative ricordate in modo difforme da quanto esplicitato dalla scheda tecnica di accompagnamento.
La suddetta Associazione si riserva di attuare tutte le azioni sindacali e legali possibili a tutela dei propri iscritti.
 

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