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04/03/2022

Concorso pubblico: esclusione per difetto requisiti diritti politici

Consiglio di Stato (Sez. III) – Sentenza del 12/10/2021 n. 08748

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria

Un candidato ad un concorso pubblico indetto da una Pubblica amministrazione veniva escluso dalla graduatoria del concorso medesimo, con conseguente diniego della stipula del contratto individuale di lavoro, per difetto del requisito del godimento dei diritti politici (richiesto dall’art. 2.3 del bando) a seguito della sentenza di fallimento emessa dal Tribunale.

Avverso tale atto il predetto proponeva ricorso innanzi al Tar per il Lazio, sede di Roma, chiedendone l’annullamento, sostenendo di essersi opposto alla sentenza di fallimento e che alla data di scadenza del bando era in possesso del requisito richiesto.

Il Tar Lazio respingeva però il ricorso, asserendo che la permanenza del requisito suindicato è necessario ai fini dell’assunzione e che il ricorrente non ha documentato l’esito dell’opposizione alla sentenza di fallimento.

Ciò stante l’interessato si è rivolto al Consiglio di Stato sostenendo che il Tar non avrebbe considerato che non poteva giustificarsi il diniego di assunzione per perdita temporanea del diritto di voto, tanto più che, nelle more del giudizio di primo grado, lo ha riacquistato, come risulta dalla tessera elettorale in suo possesso.

Il Consiglio di Stato ha però ritenuto infondato l’appello, rilevando che la necessità del requisito relativo al possesso del diritto dell’elettorato attivo non può non porsi anche al momento della stipula del contratto, essendo presupposto indefettibile per la costituzione di qualsiasi rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.p.r. 487/1994 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), ove è statuito che “non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo”.

Ciò che rileva è che, dopo la definizione della procedura selettiva, l’appellante è stato interessato da una sentenza di fallimento con la sospensione del godimento dei diritti politici. La semplice opposizione a tale pronuncia, né la mera esibizione della tessera elettorale non potevano incidere, sul piano giuridico, sulla mancata permanenza del godimento dei diritti politici conseguente appunto alla sentenza di fallimento.

La necessità del possesso dei requisiti soggettivi ai fini dell’assunzione prescinde da quanto richiesto sul piano dei requisiti soggettivi di partecipazione al concorso e la portata applicativa della norma anzidetta impone il possesso dei requisiti soggettivi al momento della stipula del contratto di lavoro che l’interessato non ha potuto documentare per l’intervenuta sentenza di fallimento.

Ciò stante, con sentenza n. 08748 del 12 ottobre 2021, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello.

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