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18/02/2022

Cassazione su conferimento incarichi privati a dipendenti pubblici

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza n. 38314/2021

Commento a cura di Robert tenuta, Direttivo nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Come è noto l’art. 53 del d.lgs. 165/2001, a tutela del carattere di esclusività che riveste il rapporto del pubblico dipendente, vieta allo stesso, in assenza di una preventiva autorizzazione da parte della Pubblica amministrazione, lo svolgimento di attività extraistituzionali.

L’Agenzia delle entrate aveva sanzionato un pubblico dipendente che aveva violato tale norma ed anche il soggetto privato che aveva corrisposto somme al predetto in relazione all’attività svolta per suo conto.

Il soggetto privato si era opposto all’ordinanza ingiunzione dell’Agenzia delle entrate, sostenendo che, poiché il pubblico dipendente aveva omesso di riferire la sua qualità di pubblico dipendente, ha indotto in errore il datore di lavoro privato.

Il Tribunale, in prima istanza aveva accolto il ricorso del soggetto privato, stante la mancanza dell’elemento soggettivo della colpa, annullando la sanzione a carico del datore di lavoro privato.

L’Agenzia delle entrate aveva presentato ricorso presso la Corte d’Appello che però aveva confermato la decisione del Tribunale.

L’Agenzia delle entrate si è rivolta pertanto alla Suprema Corte di Cassazione, per cui deducendo che la norma impone uno specifico onere di indagine a carico del datore di lavoro privato (come confermato dalla giurisprudenza di legittimità), sicché non può ritenersi satisfattiva di tale onere di diligenza una mera ricezione delle dichiarazioni rese dall’interessato.

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle entrate, specificando che la violazione di cui all’art. 53 (mancanza della preventiva autorizzazione della pubblica amministrazione) sarebbe priva di effettività se nessun onere sussistesse a carico del soggetto privato in ordine alla verifica dell’assenza delle condizioni per cui è prevista l’autorizzazione.

Ad avviso della Suprema Corte di Cassazione sussiste invece un onere di verifica delle condizioni ostative da parte del soggetto privato, per cui, in assenza di tale indagine, con sentenza n. 38314/2021, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassando la sentenza della Corte d’appello che aveva annullato la sanzione a carico del soggetto privato inflitta per lo svolgimento a suo favore di alcune attività da parte di un pubblico dipendente in mancanza della preventiva autorizzazione.

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