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14/02/2022

Concorso pubblico: Consiglio di Stato su onere convocazione

Consiglio di Stato– Sezione VI – Sentenza del 21/07/2021, n. 05491

Commento a cura di Luca Sbaiz, Responsabile regionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed Piemonte

Un candidato partecipante ad un concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto da una Pubblica amministrazione, non avendo ricevuto la comunicazione relativa allo svolgimento della prova scritta, ha chiesto informazioni all’Amministrazione, venendo così a conoscenza del fatto che la stessa aveva già avuto luogo (l’Amministrazione riteneva di aver assolto l’onere di convocazione attraverso l’invio di una mail all’indirizzo indicato nella domanda che il ricorrente ha affermato, tuttavia, di non aver mai ricevuto).

Per tale ragione lo stesso ha impugnato gli atti concorsuali nella parte in cui si afferma che il ricorrente è stato convocato ed era assente alla prova concorsuale e con cui è stata pronunciata la sua esclusione dalla partecipazione alla procedura concorsuale.

Il TAR per la Toscana ha accolto il ricorso rilevando che “risulta assente qualsivoglia elemento probatorio o indiziario che possa far presumere la ricezione della convocazione da parte del ricorrente. In particolare non può essere considerato tale il fatto che il sistema non abbia restituito al mittente un avviso di fallimento dell’invio”.

L’Amministrazione pubblica ha proposto appello al Consiglio di Stato che però non ha ritenuto di accoglierlo.

Il Consiglio di Stato, infatti, ha evidenziato che con l’atto di appello non si contesta in modo specifico e non si introducono elementi atti ad incrinare la valutazione del giudice di primo grado, secondo cui non sussiste la prova dell’avvenuto inoltro della comunicazione contenente la convocazione per il sostenimento delle prove. Nel caso in esame non sussiste la prova che la convocazione sia stata utilmente comunicata e che il ricorrente l’abbia ricevuta. Tale lacuna probatoria non può andare a pregiudizio del ricorrente, avuto riguardo al fatto che, nel particolare caso in esame, la stessa amministrazione aveva testualmente specificato nella comunicazione asseritamente inviata quanto segue: “si prega il candidato di dare immediata conferma di avvenuta ricezione rispondendo alla presente e-mail”. A fronte di tale strumento predisposto dalla stessa amministrazione al fine di comprovare la ricezione della mail, la mancata conferma di ricezione da parte del candidato, oltre all’assenza di altri elementi dai quali desumere la corretta ricezione della comunicazione, avvalorano l’affermazione di quest’ultimo di non avere mai ricevuto la mail.

A fronte della specifica richiesta dell’amministrazione di conferma della ricezione, il mancato riscontro alla stessa da parte del destinatario imponeva all’amministrazione di convocare attraverso un altro mezzo il candidato, oppure, quanto meno, di inoltrare nuovamente la comunicazione e di assicurarsi della ricezione della stessa.

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 21.7.2021 n. 05491, ha quindi respinto l’appello dell’Amministrazione, confermando la sentenza del giudice di primo grado secondo cui l’onere probatorio dell’avvenuto ed effettivo ricevimento della convocazione è posto in capo all’amministrazione e la lacuna probatoria non può andare a pregiudizio del concorrente che, quindi, non può essere legittimamente escluso dalla procedura per mancata presentazione nel giorno, luogo e orario di svolgimento della prova.

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