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31/01/2022

Collocamento a riposo a 65 anni: parere della FP

Dipartimento della Funzione Pubblica – Parere n. 54733 del 18.8.2021

Commento a cura di Luca Sbaiz, Responsabile Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed Piemonte

Un ente pubblico ha rivolto al Dipartimento della Funzione pubblica una richiesta di parere circa l’obbligatorietà del collocamento a riposo a 65 anni di età per un dipendente che ha raggiunto i requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contribuzione).

In merito il Dipartimento della Funzione pubblica ha evidenziato che la disciplina generale prevede che i dipendenti pubblici soggiacciano alla vigenza dei limiti di età per la permanenza in servizio dei rispettivi ordinamenti. Tale limite è determinato al compimento dei 65 anni di età, come previsto, per i dipendenti dello Stato, dall’articolo 4 del d.p.r. 29.12.1973, n. 1092 e, per i dipendenti pubblici, dall’articolo 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70; tale limite è, inoltre, applicabile in via analogica anche alle altre categorie di dipendenti, in mancanza di diversa indicazione normativa.

E’ bene ricordare che il legislatore, all’articolo 2, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha sottolineato, attraverso una disposizione di interpretazione autentica, che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale non è stato modificato dalla elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

Nel caso di un dipendente che al compimento dei 65 anni di età abbia già maturato il requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata si deve pertanto far cessare il rapporto di lavoro d’ufficio al compimento di tale età (fatta salva la decorrenza della finestra mobile).

Per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale continua comunque a trovare applicazione il regime speciale previsto dall’articolo 15-nonies del d.lgs. 30.12.1992, n.502, modificato dall’articolo 22 della legge 4.11.2010, n. 183. Il comma 1 del citato articolo individua il limite massimo di età per il collocamento a riposo di questi soggetti al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, in ogni caso con il limite massimo di permanenza del settantesimo anno di età.

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