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14/01/2022

Parere FP su benefici 104: necessaria la residenza per assistenza al disabile

PARERE DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DEL 8.6.2021 – N. 0038420 – IN TEMA DI BENEFICI AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104

Il commento di Robert Tenuta, Responsabile Dirigenza Sanitaria Calabria

Una pubblica amministrazione ha chiesto al Dipartimento della Funzione pubblica un parere circa la possibilità di concessione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 nell’ipotesi in cui la persona in situazione di gravità sia residente in un Comune con distanza stradale superiore ai 15° km., ma domiciliata presso l’abitazione del lavoratore che si occupa dell’assistenza. In particolare è stato chiesto se il solo domicilio possa soddisfare i requisiti previsti dalla normativa per la fruizione dei citati permessi.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che la risposta a tale quesito si trova nella circolare dello stesso Dipartimento n. 1 del 2012, recante “Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l’assistenza alle persone con disabilità – decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (Attuazione dell’art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi),  nella quale si chiarisce che, in base a quanto stabilito dalla legge, occorre far riferimento alla residenza, che è la dimora abituale della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio, che, secondo la definizione del codice civile, è “nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi”.

Nella fattispecie, sempre al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, il Dipartimento della Funzione pubblica ha aggiunto che l’amministrazione potrà dare rilievo alla dimora temporanea (ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del d.p.r. n. 223 del 1989) attestata mediante la relativa dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000.

In concreto, secondo il parere del Dipartimento della Funzione pubblica, il solo domicilio non è idoneo per poter ottenere i benefici in argomento, necessitando invece il requisito della residenza (seppure temporanea) presso il soggetto che ha bisogno di assistenza.

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