News
19/11/2021

Concorso pubblico durante la pandemia: Tar Lazio annulla esclusione concorrenti malati

Tar Lazio – Sezione Terza Quater – Sentenza del 12/10/2021, n. 11531

Commento a cura di Gianpaolo Leonetti, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un’Asl laziale ha indetto concorso pubblico per titoli ed esami a n. 33 posti di dirigente psicologo, prevedendo nel bando di concorso che: “I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, ore e sedi stabilite saranno considerati rinunciatari, qualsiasi sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà”.

Alcuni candidati non hanno potuto sostenere la prova scritta tenutasi nel novembre 2020, in piena emergenza epidemiologica, e ciò in quanto ristretti presso il proprio domicilio per via delle loro condizioni di salute connesse alla crisi sanitaria da Covid-19 (alcuni positivi in isolamento fiduciario, altri presentavano stati febbrili).
I predetti hanno presentato istanza via pec all’amministrazione per poter svolgere la prova scritta in altra data e/o con modalità telematiche stante la loro situazione di impossibilità di parteciparvi, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
I predetti hanno chiesto allora al tribunale al TAR l’annullamento del diario della prova scritta.

Il TAR Lazio ha evidenziato che l’emergenza epidemiologica venutasi a creare – successivamente alla pubblicazione del bando di concorso, ma prima della pubblicazione del calendario delle prove – avrebbe dovuto indurre l’ASL a prevedere prove suppletive per la partecipazione al concorso e ciò in quanto: “il principio di auto responsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un’emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività, posto che la previsione dell’obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da Covid-19, ma soprattutto quella a impedire la diffusione della pandemia nella collettività. Ne discende che, a fronte di provvedimenti di carattere eccezionale e legati a una situazione pandemica, appare priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali”.
Il Tar ha altresì rilevato che il legislatore, nel quadro delle misure urgenti per il contenimento dell’epidemia, all’art. 10, comma 2, del d.l. 1.4.2021, n. 44 ha previsto che le amministrazioni possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
Considerato che l’impossibilità di prendere parte al concorso discende da disposizioni limitative delle libertà costituzionali, necessarie per tutelare la salute (non solo individuale, del candidato colpito dall’evento impeditivo, ma anche) pubblica, la predisposizione di una sessione suppletiva deve ritenersi finalizzata a ripristinare una condizione di eguaglianza e parità di trattamento nei confronti dei candidati la cui sfera giuridica è stata segnata più degli altri (e per ragioni meramente casuali). Il principio di proporzionalità impone di non precludere agli appellati di partecipare ad una modalità selettiva derogatoria (Consiglio di Stato, sez. VI, 9 aprile 2021, n. 1865).
Con sentenza del 12 ottobre 2021, n. 11531 il TAR Lazio – sezione Terza Quater – ha quindi accolto il ricorso suindicato e, per l’effetto, ha annullato l’esclusione dei ricorrenti dalla procedura selettiva.

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it