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21/10/2021

Indennità di posizione variabile: sentenza Corte d’Appello Palermo

Leggi la sentenza del 17.06.2021 della Corte d’Appello di Palermo – Sez. Lavoro

Commento a cura di Gianpaolo Leonetti, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

21 ottobre 2021 - Come è noto la retribuzione di posizione dei dirigenti medici e sanitari, per effetto delle previsioni normative e contrattuali, risulta strettamente collegata all’incarico e si compone di una parte fissa e di una variabile per la cui determinazione ed attribuzione sono previsti specifici adempimenti dell’amministrazione volti a determinare il valore economico complessivo dell’incarico, che, in quanto direttamente incidenti sulla struttura della retribuzione del dirigente, non sono facoltativi e, quindi, non possono essere postergati immotivatamente.

Di fronte all’inerzia dell’amministrazione in ordine all’adozione dei prescritti adempimenti che, in concreto, avevano causato il mancato pagamento dell’indennità di posizione variabile, un dirigente si è rivolto al Tribunale, chiedendo l’accertamento del suo diritto a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.

Il Tribunale rigettava il ricorso del predetto dirigente che, conseguentemente, ha proposto appello.

La Corte d’appello, richiamate le specifiche disposizioni contrattuali, ha evidenziato che la corresponsione dell’indennità di posizione variabile è condizionata alla preventiva approvazione da parte dell’azienda di un provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali fondato sulla diversa “pesatura” di ciascun incarico dopo un confronto con le Organizzazioni sindacali.

La stessa Corte ha aggiunto che vero è che in assenza delle necessarie procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi da parte dell’azienda datoriale l’Autorità giudiziaria non può sostituirsi alla Pubblica amministrazione e determinare autonomamente i criteri per la concreta quantificazione del dovuto; non di meno la mancata attivazione delle procedure in questione configura un inadempimento di un obbligo contrattuale e in tale veste fonte di responsabilità ex art. 1218c.c.

La Corte d’Appello, ritenuto pertanto sussistente l’inadempimento dell’azienda, con sentenza del 17.6.2021, ha condannato l’azienda al pagamento in favore del dirigente del pregiudizio patrimoniale patito, quantificando in via equitativa l’importo da corrispondere al predetto.

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