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17/09/2021

Dimissioni nella PA: non occorre l'accettazione da parte del datore

Cassazione Civile – Sez. Lavoro – Sentenza del 28 maggio 2021, N. 14993

Commento di Robert Tenuta – Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria

Una dipendente di un ente pubblico, sei mesi dopo aver presentato le proprie volontarie dimissioni, ha revocato tali dimissioni chiedendo di riottenere il suo vecchio posto di lavoro.

Di fronte al diniego della propria amministrazione la predetta si è rivolta al Tribunale che ha accolto la sua domanda sul rilievo che le dimissioni del dipendente pubblico si perfezionano con l’accettazione dell’amministrazione e sono revocabili finché l’accettazione delle dimissioni non sia stata formalmente comunicata al dipendente.

La sentenza del Tribunale è stata impugnata dall’amministrazione pubblica avanti la Corte d’Appello che ha invece ritenuto che le dimissioni in argomento non necessitassero di convalida, nemmeno ai sensi dell’art. 4 della legge 28.6.2012, n.92 (prevede che le dimissioni della lavoratrice durante il periodo di gravidanza o durante i primi tre anni di vita devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro).

Avverso la sentenza della Corte d’Appello l’interessata ha proposto ricorso per cassazione che non è però stato accolto sulla base delle motivazioni, condivise, già espresse nella sentenza impugnata.

La Corte di Cassazione ha infatti confermato che le dimissioni del lavoratore costituiscono negozio unilaterale recettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui vengano a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo di accettarle, sicché non necessitano più, per divenire efficaci, di un provvedimento di accettazione da parte della pubblica amministrazione.

In proposito la Corte ha evidenziato che l’art. 124 del T.U. n. 3 del 1957, comma 3 che letteralmente disponeva: “L’impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell’adempimento dei doveri di ufficio finché non gli venga comunicata l’accettazione delle dimissioni” è divenuto inapplicabile in conseguenza delle sopravvenute discipline pattizie previste dall’art. 2, comma 2. D.lgs. n. 29 del 1993.

In ragione dell’effetto immediato delle dimissioni, la successiva revoca è pertanto inidonea ad eliminare l’effetto risolutivo già prodottosi (restando peraltro salva la possibilità, per le parti, in applicazione del principio generale di libertà negoziale, di porre nel nulla le dimissioni con la conseguente prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto stesso, e con l’onere, in tal caso, di fornire la dimostrazione del raggiungimento dell’accordo a carico del lavoratore, evenienza nel caso in esame giammai prospettata).

La Cassazione civile – sez. lavoro – con sentenza del 28 maggio 2021 n. 14993 ha pertanto rigettato il ricorso presentato dalla predetta dipendente.

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