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16/07/2021

Pensione e indennità ferie non godute: sentenza Tribunale Sassari

Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro - 18.3.2021, N. 155

Commento di Raffaella Biasin, Responsabile Dirigenza Sanitaria Anaao Veneto

Un dirigente sanitario collocato in pensione ha richiesto all’azienda sanitaria il pagamento delle ferie residue non godute per motivi di servizio.

L’azienda sanitaria rispondeva negativamente, sostenendo che il predetto avrebbe potuto gestire i periodi di lavoro di concerto con l’attività della struttura di appartenenza e che, nella fattispecie, non ha dimostrato di aver fatto a suo tempo richiesta di poter fruire di dette ferie né che tale richiesta fosse stata negata dall’azienda.

Di fronte a tale diniego l’interessato si è rivolto al Tribunale – sez. lavoro - al fine di ottenere l’accertamento e la dichiarazione del suo diritto a percepire l’indennità dovutagli.

Il giudice del lavoro, entrando nel merito della controversia, ha preliminarmente precisato che occorre stabilire se, nel caso di specie, il mancato godimento delle ferie sia stato dovuto ad improrogabili esigenze di servizio.

Il giudice del lavoro ha richiamato in proposito l’Ordinanza n. 13613 del 2.7.2020 della Corte Costituzionale laddove viene affermato che il diritto alle ferie annuali è irrinunciabile. Ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro non ne abbia fruito, ha diritto a un’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un’adeguata informazione, nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo.

Nel caso in esame, alla certificazione dell’azienda sanitaria della mancata fruizione di 50 giorni di ferie spettanti al ricorrente, non è seguita alcuna dimostrazione datoriale del fatto che tale mancata fruizione fosse imputabile allo stesso. Al contrario, la nota carenza di personale medico ed infermieristico nelle strutture nazionali e locali – la quale rende assai problematico nei confronti di tutto il personale operante, dirigenti compresi, il godimento dell’intero periodo di ferie spettanti per contratto – dispone in senso diametralmente opposto.

Dalla mancata dimostrazione in senso contrario da parte datoriale deriva quindi la presunzione che il dirigente non abbia goduto dei giorni di ferie per l’impossibilità di essere adeguatamente sostituito in un servizio essenziale per la collettività come quello dell’assistenza sanitaria.

Con sentenza n. 155 del 18.3.2021 il Tribunale di Sassari – sez. lavoro – ha quindi accolto il ricorso del predetto dirigente, dichiarando il diritto del ricorrente a percepire l’indennità per i giorni di ferie non goduti all’atto del collocamento a riposo.

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