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12/07/2021

Biologi e Chimici Arpa: due sentenze del CDS accolgono i ricorsi Anaao

Consiglio di Stato - Sez. IV - sentenza 5195/2021

Consiglio di Stato - Sez. IV - sentenza 5167/2021

Con due successive sentenze pubblicate rispettivamente il 7 e l’8 luglio u.s., il Consiglio di Stato, su ricorsi ANAAO, ha respinto i ricorsi che ARPA Basilicata, in un caso, e ARPA Marche, in un altro, (entrambe sostenute da ASSOARPA), avevano promosso avverso le sentenze dei rispettivi TAR che avevano accolto i ricorsi di ANAAO contro quei bandi di concorso che intendevano inquadrare Biologi e Chimici come collaboratori tecnici professionali Cat. D.

Il massimo giudice amministrativo, in entrambi i casi, ha confermato le sentenze di primo grado e chiarito in modo definitivo come l’agire fin qui operato dalle ARPA è stato contrario alle previsioni normative e contrattuali.

Secondo le sentenze, infatti, il richiamo fatto dalle Agenzie all’applicazione dell’art. 50, comma 2, del CCNL del 20 settembre 2001 del personale del Comparto integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, nel legittimare – secondo la loro interpretazione – l’inquadramento proposto coi bandi impugnati, costituirebbe invece l’escamotage per collocare come collaboratore tecnico professionale quei professionisti che chiaramente appartengono alla dirigenza sanitaria in forza della riforma introdotta dal d.lgs. n. 502/1992 e “non è utilmente invocabile in senso derogatorio, in quanto chiaramente riferibile a profili di natura ‘tecnico-professionale’, laddove, come dianzi esposto, la figura del chimico (biologo, fisico) afferisce, per una precisa volontà ordinamentale, al differente novero delle professioni di natura ‘sanitaria’, attratta dalla normativa sopra citata”.

A nulla sono valse le argomentazioni della “specialità” delle ARPA rispetto alle altre aziende ed enti del SSN poiché la disciplina sui dirigenti delle professioni sanitarie si applica in maniera uguale a tutte queste strutture. Tantomeno i margini di autonomia e di specialità riconosciuti alle ARPA possono far sì che esse deroghino alle norme di principio dettate dalla legislazione statale (fra cui anche quella sulla riforma sanitaria).

Tale impostazione è peraltro confermata dalla legge 11 gennaio 2018 n. 3 che ha espressamente annoverato i biologi (chimici, fisici) fra le professioni sanitarie, confermando l’esistenza di un inquadramento a livello della legislazione primaria che non può essere disatteso né dalla contrattazione collettiva né tanto meno da atti amministrativi.

La chiarezza dei pronunciamenti, nel confermare in pieno gli argomenti che ANAAO, con il sostegno degli ordini, ha sempre posto sul tavolo della discussione, e che l’associazione delle Agenzie ha sempre rifiutato con un incomprensibile atteggiamento di totale chiusura, pone la parola fine a questa stucchevole stagione di contrapposizione su temi che apparivano chiari da sempre e che ha generato una così grave penalizzazione dei professionisti sanitari in servizio nelle ARPA.

L’auspicio è che il management delle agenzie riveda in modo più lungimirante ed equilibrato il ruolo dei colleghi che vi operano – storico, attuale e futuro - e che si renda disponibile ad una discussione seria, composta e responsabile al fine di elaborare una soluzione contrattuale che tenga davvero in conto le esigenze di tutte le parti in gioco; questo per il benessere e la crescita delle Agenzie e anche dei loro lavoratori.

L’evoluzione futura della contrattazione collettiva, della quale andrà comunque eventualmente verificata la conformità a legge, sarebbe l’ambito in cui cercare una vera soluzione alle problematiche che si sono in questi anni cristallizzate, se finalmente il sistema delle Agenzie si rendesse conto della necessità di porre rimedio ad una condizione che ha generato in passato e abbandonasse la linea infausta tenuta finora.

ANAAO resta disponibile, per i lavoratori e per le loro agenzie e continuerà sino in fondo per risolvere la vertenza.

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