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30/04/2021

Rimborso spese incarichi gratuiti ai pensionati: parere della FP

Commento a cura di Emilio Ciusani, Responsabile regionale Dirigenza sanitaria Anaao Assomed Lombardia

L’art. 5, comma 9, del d.l. 6.7.2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012, n.135, prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi direttivi, dirigenziali, cariche in organi di governo, incarichi di studio o consulenza, a pensionati, già lavoratori pubblici o privati.

Tale divieto peraltro non si configura come assoluto, in quanto à fatta salva la possibilità di conferire tali incarichi a titolo gratuito con il limite annuale.

E’ stato chiesto da una pubblica amministrazione al Dipartimento della Funzione pubblica un parere circa la possibilità di riconoscere un rimborso delle spese sostenute da parte di un soggetto in quiescenza cui è stato conferito un incarico gratuito nel rispetto della normativa sopraindicata. In particolare è stato chiesto se sia riconoscibile il rimborso delle spese sostenute per i trasferimenti del soggetto incaricato dal proprio domicilio alla sede dell’Ente e viceversa e se, altresì, sia possibile assentire i rimborsi per le eventuali missioni autorizzate per conto dell’Ente.

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha evidenziato come la norma preveda che devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata. Il tenore della disposizione consente quindi alle amministrazioni interessate di corrispondere i rimborsi spese in argomento (nei limiti comunque stabiliti dalle stesse amministrazioni, sulla base di proprie valutazioni, ferma restando la compatibilità con i vincoli già previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento spesa pubblica, dovendosi in ogni caso escludere la possibilità di attribuire rimborsi forfettari).

Il Dipartimenti della Funzione pubblica ha inoltre sottolineato la necessità che tali rimborsi debbano essere rendicontati e quinti supportati dai relativi documenti attestanti gli importi e le circostanze in relazione alle quali si è determinata la spesa.

Con specifico riferimento alle spese relative allo spostamento del soggetto incaricato dal proprio domicilio alla sede dell’Ente l’amministrazione dovrà valutare se prevedere tale tipologia di spesa ed i limiti entro cui possa avvenire il rimborso, anche in relazione alla frequenza di detti spostamenti, all’effettiva distanza percorsa nonché alla possibilità di accedere prioritariamente ai mezzi di trasporto pubblico.

Ad avviso del Dipartimento della Funzione pubblica appaiono assentibili eventuali spese per l’espletamento di missioni (pur sempre nell’ambito del quadro normativo specifico di riferimento) che dovranno in ogni caso essere preventivamente autorizzate e riferirsi ad attività effettuate per conto dell’Ente ed attenersi puntualmente al mandato dell’incarico.

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