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09/04/2021

Concorsi pubblici e Covid-19: ordinanza del Tar Abruzzo

Tar Abruzzo - Sez. I - Sentenza n. 53/2021

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria

Una concorrente, avendo partecipato con esito positivo alle prove scritte di un concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto da un’asl abruzzese, ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, del provvedimento con il quale l’amministrazione della stessa asl ha respinto la sua istanza di rinvio della prova pratica avanzata in ragione della sua positività al Covid 19.

Il Tar per l’Abruzzo, ritenuto che, ad un sommario esame, i motivi apportati dalla concorrente non apparivano supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso, ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento con il quale l’amministrazione ha respinto la richiesta di rinvio delle prove pratiche.

Il Tar per l’Abruzzo ha infatti evidenziato che l’art. 9 del bando di concorso prescriveva l’esclusione dei candidati non presenti alle prove d’esame per causa di forza maggiore o caso fortuito senza possibilità di fissare una sessione suppletiva.

Il Tar per l’Abruzzo ha inoltre ricordato che la situazione straordinaria pandemica ancora in atto con riferimento alle procedure concorsuali ha trovato una compiuta disciplina; in particolare il d.l. 19 maggio 2020 ha introdotto una disciplina in tema di “Accelerazioni dei concorsi”, a riprova della voluntas legis di consentire, anche in costanza di emergenza, lo svolgimento delle prove concorsuali ricorrendone le condizioni per il periodo dal 19 maggio 2020 sino al 31 dicembre 2020. Nelle more è sì intervenuta con il D.p.c.m. 3.11.2020 una sospensione delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali, ma tale disposizione non trova applicazione con riferimento ai concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, nell’ottica evidentemente di imporre un’accelerazione nelle procedure di assunzione di personale del settore sanitario.

Il Tar per l’Abruzzo ha quindi rilevato che nulla è stato previsto a livello normativo con riferimento ad eventuali impedimenti derivanti dalle restrizioni Covid per cui, ferma restando nella specie la salvaguardia delle garanzie fatte proprie dall’amministrazione, nel settore sanitario appare comunque prioritaria l’esigenza di celerità e di pronta conclusione delle selezioni che resterebbero inibite per effetto di eventuali deroghe in funzione dello svolgimento delle prove suppletive richieste.

Con tali argomentazioni il TAR per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), con Ordinanza in data 29.01.2021, ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento con il quale l’asl ha respinto la richiesta di rinvio delle prove pratiche del concorso pubblico sopraindicato.

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