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05/03/2021

Concorsi: richiesta chiarimenti su candidato. Sentenza del Consiglio di Stato

Sentenza del Consiglio si Stato, Sez. III, del 7.1.2021, N.162

Commento di Lucia Marangi, Responsabile regionale Settore Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed Puglia

Un’azienda sanitaria aveva indetto un avviso pubblico per soli titoli per il conferimento di un incarico di dirigente da destinare ad una unità operativa semplice dipartimentale.

La Commissione di valutazione ha quindi predisposto i criteri per la valutazione dei titoli presentati dai candidati ammessi.

La Commissione medesima, nel valutare la domanda di un candidato, per meglio definirne la posizione, ha ritenuto, successivamente alla scadenza dei termini indicati nell’avviso pubblico, di richiedere ed acquisirne un certificato di servizio.

Avverso la deliberazione con la quale l’azienda ha poi approvato la graduatoria di merito si è rivolto al Tar Abruzzo un concorrente chiedendone, per varie motivazioni, l’annullamento, che lo stesso TAR ha accolto.

L’azienda ha allora impugnato avanti il Consiglio di Stato la sentenza del Tar Abruzzo. L’appello è stato tuttavia ritenuto infondato e quindi respinto.

In particolare il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che: “la richiesta di chiarimenti sul conto di un candidato rientra in via pacifica nei poteri istruttori di una commissione di concorso, nel momento in cui, come nella specie, si tratti di chiarimenti veri e propri e non di integrazione di una domanda incompleta, non consentita perché altera la parità di condizioni fra i concorrenti. Nel caso di specie, come risulta dal verbale della seduta 30 aprile 2013 della commissione…..”il ricorrente appellato aveva esattamente autocertificato il proprio titolo, di direttore della struttura; la commissione ritenne di chiedere i chiarimenti in sostanza per un proprio scrupolo, non riuscendo a suo dire a stabilire in quale categoria inserirlo. Non vi è stata quindi, come si è detto, alcuna violazione del principio di parità dei concorrenti”.

Con Sentenza del 7.1.2021, n.162 il Consiglio di Stato, sez. III, ha quindi respinto il ricorso presentato dall’azienda.

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