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12/02/2021

Aran-sindacati: interpretazione autentica su retribuzione di risultato

Commento di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria

A seguito di una controversia promossa da un dirigente sanitario contro un’azienda ospedaliera il Giudice del lavoro, con ordinanza del 22.10.2020 (emessa ai sensi dell’art. 64 del d.lgs. n. 165 del 30.3.2001 e pervenuta all’ARAN il 3.11.2020) ha ritenuto che per definire tale controversia fosse necessario, in via pregiudiziale, in riferimento all’art. 33, comma 1. Lettera A, n. 4 del CCNL dell’area III del 3.11.2005, parte normativa quadriennio 2002-2005, parte economica biennio 2002-2003, chiarire se la retribuzione di posizione minima unificata, prevista dalla lettera A e rientrante nel trattamento fondamentale (da tenere distinta dalla retribuzione variabile aziendale prevista dalla lettera B rientrante nel trattamento accessorio), possa essere riconosciuta ed erogata anche al dirigente che non sia titolare di alcun incarico;…”

In data 12 gennaio 2021, a seguito di una trattativa condotta in videoconferenza tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali, le parti, in merito alla suddetta questione, attenendosi alle scelte effettuate, a suo tempo, in sede negoziale, hanno concordato e sottoscritto la seguente clausola di interpretazione autentica:
Art.1 - Clausola di interpretazione autentica
“L’articolo 33, comma 1, lett. a, n. 4 del CCNL dell’area III del 3.11.2005, parte normativa quadriennio 2002-2005 – parte economica biennio 2002 – 2003, con riferimento agli ex moduli funzionali DPR 384/1990, sanitari, va interpretato nel senso che la retribuzione di posizione minima unificata che rientra nel trattamento fondamentale è riconosciuto ed erogato anche al dirigente sanitario ex modulo funzionale DPR 384/1990 che non sia titolare di alcun incarico a condizione che i relativi oneri siano sostenuti a carico del pertinente Fondo previsto dal contratto collettivo nazionale”.

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