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24/01/2021

Dal TFS al TFR: l’opzione slitta al 31 dicembre 2025

Commento di Raffaella Biasin, Responsabile regionale DS Veneto.

Occorre premettere che l’avvio concreto della previdenza complementare per i pubblici dipendenti si è reso possibile a seguito dell’emanazione del Dpcm 20 dicembre 1999 e del Dpcm 2 marzo 2001 che, tra l’altro, hanno stabilito alcuni punti importanti collegati sia alla trasformazione del TFS (trattamento di fine servizio) in TFR (trattamento di fine rapporto), così come previsto dall’articolo 2120 del codice civile.

In proposito si ricorda che la legge di riforma del sistema pensionistico 335/1995 aveva disposto, all’articolo 2, l’estensione al settore pubblico dell’uniformità di calcolo e di trattamento della “liquidazione” prevista per il settore privato.

Nel pubblico, infatti, il TFS è calcolato tenendo conto in genere della retribuzione dell’ultimo anno di servizio; il TFR, regolato dall’art. 2120 del codice civile, è costituito invece da un accantonamento annuo del 6,91% della retribuzione utile, rivalutato secondo criteri prestabiliti.

La legge 335/1995 ed il dpcm 20 dicembre 1999 hanno esteso a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione assunti a tempo indeterminato a far tempo dall’1.1.2001 l’applicazione del regime TFR, mentre i dipendenti pubblici già in servizio al 31 dicembre 2000 sono rimasti invece nel regime TFS (salva la possibilità di pozione per il TFR prevista dal comma 56 dell’articolo 59 della legge 449/1997, con contestuale e necessaria adesione al fondo pensione).

I dipendenti pubblici (già in servizio al 31 dicembre 2000) che intendevano aderire ad un fondo pensione erano quindi obbligati ad optare per il regime TFR. Inizialmente il termine per tale opzione era stato stabilito al 31 dicembre 2001, scadenza negli anni successivi più volte rinviata, al fine di perfezionare le iniziative per l’istituzione dei Fondi pensione complementare per i pubblici dipendenti.

In proposito si rammenta che con il CCNQ sottoscritto il 25 maggio 2016 il termine per l’opzione in parola era stato differito al 31 dicembre 2020.

L’ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro sottoscritta il 14 gennaio 2021 prevede che il sopraindicato termine del 31 dicembre 2020 venga ora ulteriormente rinviato al 31 dicembre 2025.
Entro quest’ultimo termine, pertanto, i dipendenti pubblici in regime di TFS potranno optare per il regime TFR, aderendo contestualmente al Fondo pensionistico (per la sanità: PERSEO).
La contribuzione per tale adesione si concretizza per i lavoratori assunti prima del 1.1.2001, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel trasferimento di parte del loro TFR (28,94%) al Fondo, alimentato anche durante il rapporto di lavoro da 1% della loro retribuzione e da un ulteriore 1% versato dal datore di lavoro.

E’ previsto poi che il Fondo, al momento del pensionamento, liquiderà la prestazione finale che può essere erogata in due modalità:
1)         Rendita pensionistica
2)         Liquidazione in forma di capitale per un importo massimo del 50% del montante totale e rendita pensionistica per il restante 50% (a condizione che l’intero importo accumulato non sia inferiore all’ammontare dell’assegno sociale)

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