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08/01/2021

Cassazione su revocabilità bando di concorso

Commento di Gianpaolo Leonetti, del Direttivo Nazionale Dirigenza sanitaria, all'ordinanza della Corte di Cassazione – Sez. Lavoro – n. 24614/2020

In tema di revocabilità di procedure concorsuali indette da pubbliche amministrazioni è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, sez. lavoro, con ordinanza n.24614/2020, come di seguito riportato.

La Corte di Cassazione lavoro, con l’ordinanza sopracitata, ha preso in esame una complessa vicenda di una procedura selettiva indetta da un ente regionale affermando alcuni elementi chiave per approfondire le possibilità di revoca di un bando di concorso.

Queste le conclusioni: “Ove successivamente all’emanazione del bando e prima della conclusione delle operazioni concorsuali sia cambiato il quadro normativo od organizzativo nel cui ambito il bando stesso era intervenuto, in base alla consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte, anche per i vincitori di concorsi e/o selezioni, la procedura concorsuale può essere interrotta o revocata perché il diritto ad assumere l’inquadramento previsto dal bando di concorso, espletato dalla Pa per il reclutamento dei propri dipendenti, è subordinato alla permanenza, al momento dell’adozione del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso. In questi casi resta salvo che la legittimità del comportamento dell’amministrazione è sindacabile, in concreto, dal giudice ordinario sia sotto il profilo delle norme regolamentari e delle disposizioni collettive, sia sotto il profilo dell’osservanza del principio generale di correttezza (articolo 1175 del codice civile), ma l’adempimento dell’obbligo di assunzione nei limiti fissati dal nuovo assetto organizzativo non ne impone la valutazione alla luce dei principi di buona fede e di correttezza, i quali non operano come fonti autonome e ulteriori diritti se non nei limiti della previsione contrattuale”.

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