News
03/12/2020

Corte Costituzionale su servizio in regime convenzionale e immissione in ruolo

Il commento di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale DS, (in formato pdf)

Il Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, dovendo decidere sul ricorso di una lavoratrice che rivendicava la regolarizzazione della propria posizione assicurativa a carico dell’Asl datrice di lavoro, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia nella parte in cui impone di coprire con “contribuzione INPDAP” il servizio prestato in regime convenzionale.

La Regione Puglia, al fine di salvaguardare la funzionalità dei Servizi per le tossicodipendenze, aveva proceduto a inserire nei ruoli delle aziende sanitarie – mediante concorsi per titoli – il personale specializzato che già aveva maturato i necessari titoli di esperienza e professionalità in virtù di un pregresso rapporto di incarico o in regime di convenzione con l’amministrazione. Il legislatore regionale aveva inoltre sancito che il servizio prestato in regime convenzionale, prima dell’immissione in ruolo, dal personale inquadrato nei ruoli del servizio sanitario, venisse riconosciuto ai fini giuridici, economici e previdenziali con effetti retroattivi, sostanzialmente assimilando i precedenti rapporti in convenzione al rapporto di ruolo successivamente instaurato.

In ordine a tale assimilazione il Tribunale ordinario di Lecce aveva desunto sospetta illegittimità costituzionale in quanto le disposizioni impugnate, nell’imporre il versamento della contribuzione INPDAP per periodi precedenti l’immissione in ruolo e svolti a titolo di rapporto in convenzione sarebbero state in contrasto con l’art. 117 della Costituzionale in quanto lesive della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della previdenza sociale. Tali disposizioni avrebbero determinato una indebita equiparazione del personale in convenzione al personale di ruolo, creando, con efficacia retroattiva, un genere di rapporto previdenziale estraneo all’ordinamento ed esulando dalle competenze legislative regionali. Il giudice remittente aveva denunciato inoltre la violazione dell’art. 3 della Costituzione in quanto le disposizioni censurate avrebbero introdotto una disciplina geograficamente limitata e adottata in assenza di qualsiasi motivazione rispetto alla sua portata, volta a creare un regime previdenziale privilegiato per i soggetti che sono stabilizzati presso strutture sanitarie della Regione Puglia.

La Corte Costituzionale, cogliendo appieno le censure mosse dal giudice remittente, con sentenza del 17.11.2020, n. 239, ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale delle leggi della Regione Puglia 23.12.2008, n. 45 e 27.11.2009, n. 27 nelle parti in cui dispongono che il servizio prestato in regime convenzionale, prima dell’immissione in ruolo, dal personale dipendente inquadrato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale ai sensi della l.r. 18.2.1999, n. 45 (disposizioni in materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze) sia coperto da contribuzione INPDAP, alla stessa stregua del personale dipendente.

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it