Cassazione Sezione Lavoro
04/04/2014

Cassazione Lavoro - sentenza n. 8006/2014 Licenziamento illegittimo medico dipendente

La Corte d’Appello di Roma, riformando in parte una sentenza del Tribunale di Roma, nel dichiarare l'illegittimita' del licenziamento intimato da una struttura ospedaliera al dipendente medico odontoiatra, ha ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro e condannato il datore di lavoro al risarcimento del danno, liquidato nella misura pari alle retribuzioni globali di fatto non percepite, dall'atto del licenziamento sino a quello della sentenza di primo grado, ed alla regolarizzazione contributiva.La questione e' stata sottoposta al vaglio dalla Corte di Cassazione sotto diversi profili anche relativi alla quantificazione del danno. Il sanitario ha censurato taluni aspetti connessi all'iter logico argomentativo che ha condotto i giudici di secondo grado a fare ricorso nella quantificazione del danno, ad una presunzione semplice ed a ritenere il triennio post recesso quale limite oltre il quale la eziologia della inoccupazione non e' automaticamente riferibile piu' al licenziamento.La Cassazione ha gia' avuto occasione di osservare che in tema di risarcimento del danno cui e' tenuto il datore di lavoro in conseguenza del licenziamento illegittimo, e' fondata la limitazione del danno medesimo in base alla presunzione che, nell'arco di tempo di tre anni dall'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore licenziato avrebbe potuto trovare un'altra occupazione se si fosse diligentemente attivato in tal senso.

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