Cassazione Sezione Lavoro
10/01/2003

Cassazione Lavoro - sentenza n. 240/2003 Sostituzione delle unità sanitarie locali: gestione a stralcio

A seguito della istituzione delle aziende sanitarie locali, in sostituzione delle preesistenti unità sanitarie locali, i rapporti obbligatori in atto confluiscono in una gestione stralcio, la quale usufruisce della soggettività dell'ente soppresso, che viene prolungata durante la fase liquidatoria, mentre il direttore generale della nuova azienda assume la veste di commissario liquidatore. Tale principio vale anche in riferimento alle strutture sanitarie operanti nella Regione siciliana, in forza degli art. 1 e 55 della legge regionale n. 30/1993.

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