Cassazione Sezione Lavoro
02/01/2001

Cassazione Lavoro - sentenza n. 14/2001 Le cure termali del lavoratore possono essere rinviate

Le cure termali possono attendere. Se non si tratta di casi gravi, i rimedi terapeutici devono venire dopo il lavoro: se un dipendente decide di andare alle terme, non può pretendere che non gli vengano effettuate trattenute sullo stipendio, né tantomeno sull'indennità sostitutiva delle ferie. Questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso di un impiegato di banca che si era assentato dal lavoro per andare alle terme in periodo extraferiale. Per la Suprema Corte non è stata dimostrata una urgenza del trattamento termale tale da giustificare il ricorso ad esso in periodo extraferiale.

Scarica il testo della sentenza

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it