La rassegna delle sentenze in sanità settimana dal 27 al 30 aprile
Monetizzazione delle ferie; perequazione delle pensioni 2023-2024: confermata la legittimità del sistema a blocchi; responsabilità; incarichi; il confine tra i doveri accademici, l’attività clinica e la libertà sul regime di esclusività
27 Aprile 2026
Corte Appello Brescia - sentenza 4 dicembre 2025 Monetizzazione delle ferie
La perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non riferibili alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest’ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo) e dalle fonti internazionali.
Corte Costituzionale - sentenza 52 del 16 aprile 2026 Confermata la legittimità del sistema a blocchi per la perequazione delle pensioni 2023-2024
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 52 del 2026, ha confermato la legittimità del sistema di rivalutazione pensioni "a blocchi" per il biennio 2023-2024. Questo sistema, introdotto dalle leggi di bilancio 2023 e 2024, ha suscitato dubbi di legittimità costituzionale. La Consulta ha respinto le censure, ritenendo il meccanismo compatibile con i principi della Carta Costituzionale. La sentenza ha stabilito che il sistema "a blocchi" non viola i principi di proporzionalità, sufficienza e adeguatezza delle pensioni, come delineati dagli articoli 36 e 38 della Costituzione.
Cassazione Sezione lavoro - ordinanza n. 8738/2026 Solo un accertamento tecnico di tipo medico-legale può disconoscere un certificato di malattia
Lo ha stabilito la Cassazione (ordinanza n. 8738/2026) che ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un operaio a cui il datore di lavoro aveva contestato la simulazione di una sindrome ansioso depressiva sulla base di una pluralità di indizi acquisiti a mezzo di una agenzia investigativa: rifiuto di sottoporsi a visita psichiatrica, mancato acquisto di farmaci prescritti dal medico curante, contrarietà del lavoratore allo svolgimento di nuove mansioni, svolgimento di attività ludiche durante il periodo di assenza dal lavoro. Indizi che la Corte di appello di Firenze aveva ritenuto sintomatici della “assenza di uno stato di malattia e della relativa simulazione”.
Cassazione Sez. lavoro - ordinanza n. 6098/2026 Incarichi di posizione organizzativa e riorganizzazioni aziendali
Una collaboratrice amministrativa di un’azienda sanitaria, titolare per oltre un decennio di un incarico di posizione organizzativa (PO), subisce l’interruzione dell’indennità a seguito di una riforma strutturale dell’ente che ne accerta l’asserita non attualità. Il caso solleva questioni sull'applicabilità delle tutele contrattuali collettive previste per l’ipotesi di soppressione della posizione dovuta a diversa organizzazione, qualora il dipendente abbia maturato un triennio di valutazioni positive. Il dibattito giuridico si concentra sulla natura temporanea dell’incarico, sulla validità delle proroghe amministrative per continuità operativa e sul diritto al riconoscimento di un importo "ad personam" in caso di raggiungimento dell’ultima fascia economica.
Tar Lazio - Sez. III-quater - sentenza n. 20422/2025 Il confine tra i doveri accademici, l’attività clinica e la libertà sul regime di esclusività
Un docente universitario, vincitore di concorso in ambito medico-legale, contesta l’assegnazione a funzioni assistenziali ospedaliere, lamentando l’incompatibilità con la propria attività didattica e l'imposizione d’ufficio del rapporto di esclusività. Emergono profili critici sulla natura degli obblighi derivanti dal bando di concorso e sulla portata dei settori scientifico-disciplinari che integrano ricerca e assistenza. La questione centrale riguarda il confine tra i doveri accademici e l’attività clinica, nonché il diritto del professionista di optare tra il regime intramurario ed extramurario, a fronte di esigenze organizzative aziendali che precluderebbero tale facoltà.