Cassazione su condotta antisindacale del datore di lavoro che rifiuta di far assistere il lavoratore dal proprio sindacato
10 Febbraio 2026
Corte di Cassazione – Ordinanza n. 29809 del 12 novembre 2025
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Con Ordinanza del 12 novembre 2025, n.29809, la Corte di Cassazione ha stabilito che è da considerarsi condotta antisindacale il rifiuto di un’azienda di far assistere un lavoratore dal proprio sindacato, limitandone in tale modo la libera scelta.
Il datore di lavoro è sempre tenuto a garantire ai lavoratori l’assistenza sindacale, tanto che impedire la libera scelta in fase di conciliazione rappresenta una violazione del diritto di associazione e una condotta antisindacale.
Così si è espressa la Corte di Cassazione (ordinanza del 12 novembre 2025 n. 29809), precisando in quali casi il datore di lavoro può essere accusato di condotta antisindacale nell’ambito delle procedure di conciliazione per la risoluzione del rapporto di lavoro.
Secondo la Corte, infatti, è da classificare come antisindacale la condotta del datore di lavoro che rifiuta di far assistere il lavoratore dal proprio sindacato, limitando la libera scelta.
La Cassazione ha chiarito inoltre che per dichiarare una condotta antisindacale è sufficiente che la condotta dell’azienda abbia la capacità di ledere la libertà sindacale anche solo potenzialmente.
Nello specifico il datore di lavoro non può sottrarsi all’obbligo di assicurare l’assistenza sindacale neanche seguendo le indicazioni della propria associazione di categoria, che non rappresenta un limite per la responsabilità dell’azienda.