La condotta antisindacale, secondo la giurisprudenza unanime della Corte di Cassazione, è integrata dall'attitudine anche solo potenziale del comportamento del datore di lavoro a ledere gli interessi sindacali tutelati, senza rilevanza di dolo o colpa. Il datore di lavoro non può essere sollevato dalla responsabilità per una condotta lesiva dell'attività sindacale, anche se essa è frutto di una volontà associativa proveniente dalla propria associazione di categoria.