La rassegna delle sentenze in sanità settimana dal 2 al 6 febbraio
Questa settimana: Responsabilità: ritardo nell’intervento in PS, errore medico e danno differenziale; CTU individua profili di colpa non indicati dai familiari; Risarcimento per perdita di chance; gestione pubblica delle RSA e piano di rientro; danno catastrofale; contrasto alla ludopatia
02 Febbraio 2026
Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza n. 33160/2025 Ritardo nell'intervento, esclusa la responsabilità del Pronto Soccorso
Il giudice di appello pur prendendo atto che il danno permanente subìto dalla paziente era stato dovuto al ritardo con cui essa si era sottoposta all'intervento di rimozione degli esiti della lesione, ha motivatamente reputato che la causa esclusiva di questo ritardo fosse da individuare, non già nell'omissione dei sanitari del Pronto Soccorso (i quali, pur omettendo di diagnosticare la lesione tendinea, avevano comunque prescritto alla paziente una visita ortopedica al persistere della sintomatologia dolorosa), bensì nell'omissione posta in essere da quest'ultima
Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza n. 31378/2025 Errore medico nell'intervento all'anca: come si calcola il danno differenziale
In presenza di danno differenziale da errore medico, la liquidazione del danno biologico deve avvenire dividendo il danno in due componenti: la percentuale di invalidità complessiva residuata al danneggiato e quella che, ipoteticamente, sarebbe comunque residuata anche in assenza della condotta colposa. La corretta determinazione del risarcimento avviene sottraendo dall'importo corrispondente all'invalidità complessiva quello corrispondente all'invalidità non imputabile all'intervento medico errato.
Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza n. 284/2026 Responsabilità sanitaria, la CTU individua profili di colpa non indicati dai familiari
La vicenda riguarda una Azienda Sanitaria, citata in giudizio dagli eredi di un paziente deceduto in seguito alle complicanze di una caduta accidentale avvenuta in reparto. I ricorrenti avevano inizialmente allegato l'omessa sorveglianza e un generico ritardo diagnostico. Tuttavia, la Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) ha individuato il fulcro della responsabilità nel mancato posizionamento di un tubo di drenaggio e nella mancata ripetizione degli accertamenti radiologici dopo il primo esame.
Cassazione Sezione lavoro - ordinanza n. 157/2026 Risarcimento per perdita di chance: serve la prova concreta del danno
Il risarcimento per perdita di chances postula l'allegazione e la prova di elementi oggettivi da cui desumere la possibilità concreta di essere destinatari di un provvedimento di conferimento delle funzioni munito di una certa graduazione, calibrata sulle singole specificità individuali.
Corte Costituzionale - sentenza n. 9 del 29.01.2026 Rsa pubbliche: “La ripresa in house non viola il piano di rientro”
La Corte Costituzionale ha respinto le censure del Governo contro la Regione Puglia sul passaggio alla gestione pubblica di tre Residenze Sanitarie Assistenziali (Rsa). Con la sentenza n. 9 del 2026, i giudici della Consulta hanno dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti dell’articolo 26 della legge regionale 39/2024 (e della sua successiva modifica all’art. 240 della L.R. 42/2024).
Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza n. 468/2026 L'accertamento del Danno Catastrofale e la prova della lucidità
La Suprema Corte chiarisce che la prova della percezione non richiede una "lettura del pensiero" del morente, né dichiarazioni espresse (impossibili in articulo mortis). Essa si fonda su: 1. Massime di comune esperienza: è ragionevole presumere che un soggetto vigile in condizioni cliniche critiche percepisca il metus mortis. 2. Ragionamenti presuntivi: tratti dall’ambiente ospedaliero e dalla gravità della situazione.
Consiglio di Stato - Sez. IV - sentenza n. 9893/2025 Contrasto alla ludopatia: locali situati ad una distanza inferiore da un luogo sensibile
Una controversia sul gioco d‘azzardo lecito mette a confronto norme regionali anti-ludopatia e libertà d‘impresa, con al centro l‘applicazione del distanziometro dai luoghi sensibili.