Concorso Dirigente Psicologo: Tar Calabria su mancata attribuzione di corretto punteggio

17 Giugno 2025

Tar Calabria - Sentenza n. 00645 del 7 aprile 2025

News a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un’azienda ospedaliera calabrese ha indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente psicologo.

All’esito delle procedure concorsuali un concorrente non classificatosi utilmente nella graduatoria di merito ha impugnato la stessa graduatoria e gli atti presupposti chiedendone l’annullamento.

In particolare il predetto ha lamentato la mancata attribuzione di un punteggio corretto al servizio prestato in una struttura accreditata con il Servizio sanitario nazionale quale responsabile dell’area psico-socio educativa in regime di collaborazione coordinata continuativa.

Si è costituita in giudizio l’asl calabra asserendo l’infondatezza del ricorso.

La difesa del concorrente muove dal presupposto secondo cui l’attività di collaborazione coordinata continuativa prestata presso la casa di cura accreditata sarebbe equiparabile al “servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario” di cui all’art. 20 d.p.r. 483/1997.

La resistente amministrazione ha precisato invece che lo stesso art.20 d.p.r. 483/1997 esclude dalla equiparazione il servizio prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, nel quale rientrano i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il Tar per la Calabria in proposito ha evidenziato che anche il servizio non di ruolo richiamato nel citato art. 20 d.p.r. 483/1997, sebbene non a tempo indeterminato, presuppone la messa a disposizione delle energie lavorative del pubblico dipendente in via esclusiva, mediante assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro pubblico.

Viceversa, il d.lgs. 276/2003 che ha dettato una disciplina innovativa delle collaborazioni coordinate continuative, stabilisce che queste ultime sono riconducibili a programmi di lavoro determinati dal committente, ma gestiti in autonomia dal collaboratore, integrando quindi una forma particolare di lavoro autonomo, senza soggezione al poter direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione.

La mancata attribuzione al servizio svolto come collaboratore coordinato continuativo pari ad un servizio svolto in posizione non di ruolo è pertanto a parere del Tar per la Calabria che, conseguentemente, con sentenza del 7.4.2025, n. 00645 ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente suindicato.