Giurisprudenza: la rassegna della settimana dal 9 al 13 giugno

Questa settimana: la persona sottoposta a TSO ha diritto di ricevere comunicazione del provvedimento che dispone il trattamento e di essere sentita dal giudice tutelare prima della convalida; la mobilità volontaria; medici e borse 1983-91: risarcibile la specializzazione in chirurgia vascolare; sicurezza sul lavoro e malattia professionale; centri accreditati, i ristori da Covid solo a fronte di una sospensione delle attività ordinarie; fondo speciale specialisti esterni, la natura previdenziale del contributo del 4%.

08 Giugno 2025

Corte Costituzionale – sentenza n. 76/2025 La persona sottoposta a tso ha diritto di ricevere comunicazione del provvedimento che dispone il trattamento e di essere sentita dal giudice tutelare prima della convalida. Si riporta di seguito il Comunicato della Corte: “Con la sentenza numero 76 depositata in data odierna, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 della legge numero 833 del 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) nella parte in cui non prevede che il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la stessa sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida; e che il relativo decreto di convalida sia a quest’ultima notificato. Le garanzie costituzionali relative alla libertà personale e ai diritti di difesa e al contraddittorio esigono che la persona sottoposta a TSO sia messa a conoscenza del provvedimento restrittivo della libertà personale e possa partecipare al procedimento di convalida. Non osta a questa conclusione la condizione di possibili incapacità naturale in cui si trovi il destinatario del trattamento, in quanto è escluso che le persone, soltanto perché affette da infermità fisica o psichica, siano private dei diritti costituzionali, compreso il diritto di agire e di difendersi in giudizio. L’audizione della persona sottoposta a TSO da parte del giudice tutelare prima della convalida assolve a diverse funzioni. L’audizione è presidio giurisdizionale minimo, parte dello statuto costituzionale della libertà personale ai sensi degli articoli 13, 24 e 111 della Costituzione. In secondo luogo, svolgendosi presso il luogo in cui la persona si trova – normalmente un reparto del servizio psichiatrico di diagnosi e cura – è garanzia che il trattamento venga eseguito nel rispetto del divieto di violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale (articolo 13, quarto comma, della Costituzione) e nei limiti imposti dal rispetto della persona umana (articolo 32, secondo comma, della Costituzione). In terzo luogo, costituisce uno strumento di primo contatto, che consente al giudice tutelare di conoscere le condizioni in cui versa la persona interessata, anche dal punto di vista dell’esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale, ed è funzionale all’adozione, se del caso, dei provvedimenti provvisori in via d’urgenza di cui all’articolo 35, sesto comma, della legge numero 833 del 1978, rivolti, in base a una lettura costituzionalmente orientata, non solo alla conservazione del patrimonio, ma anche alla cura della persona. Non si oppongono all’obbligo di comunicazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e all’obbligo di audizione le ragioni dell’urgenza connesse alla convalida, che deve intervenire entro quarantotto ore, ai sensi dell’articolo 35, secondo comma, della legge numero 833 del 1978, conformemente a quanto previsto dall’articolo 13, terzo comma, della Costituzione, in quanto si tratta di adempimenti connessi alla libertà personale e al nucleo incomprimibile del diritto di difesa, ai sensi degli articoli 13, 24 e 111 della Costituzione. L’articolo 35 della legge numero 833 del 1978, pertanto, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo: – nella parte in cui non prevede, al primo comma, dopo le parole «deve essere», le parole «comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»; – nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «assunte le informazioni», le parole «, sentita la persona interessata»; – nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «ne dà comunicazione al sindaco», le parole «e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente». La Corte costituzionale ha dichiarato, inoltre, in via consequenziale, in relazione alla proroga del TSO, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 della legge numero 833 del 1978 nella parte in cui non prevede, al quarto comma, analogamente a quanto previsto per il procedimento originario, dopo le parole «ne dà comunicazione», le parole «alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»

Consiglio di Stato - Sezione V - sentenza n. 3140/2025 Il ruolo della mobilità volontaria: libertà di scelta per gli enti. La sentenza n. 3140/2025 del Consiglio di Stato ha chiarito che gli enti non sono obbligati a usare le graduatorie se il posto da coprire è stato creato o modificato dopo il concorso. In questi casi, possono decidere di procedere con la mobilità volontaria, cercando personale già in servizio presso altre amministrazioni. Anche se il decreto P.A. ha rinviato al 2026 l’obbligo formale di questo passaggio per gli enti con oltre 50 dipendenti, la sentenza apre alla possibilità di applicarlo subito, lasciando libertà decisionale agli enti

Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza n. 11313/2025 Medici e borse 1983-91: risarcibile la specializzazione in chirurgia vascolare. Non solo la specializzazione in Italia in cardiochirurgia o angiochirurgia, ma anche quella in chirurgia vascolare sia da ritenere incluso negli elenchi delle Direttive, e ciò per il solo fatto della sua piena corrispondenza nominale alla categoria di specializzazione indicata nella Direttiva, senza che occorra dunque allegare o dimostrare l'equipollenza tra quest'ultima specializzazione e quella in angio-chirurgia

Cassazione Sez. Lavoro - ordinanza n. 4166/2025 Sicurezza sul lavoro e malattia professionale. La Corte di Cassazione ha affermato che responsabilità del datore di lavoro non è di natura oggettiva. Nel senso che non è sufficiente, per il lavoratore, dimostrare di aver contratto una malattia riconducibile all’ambiente lavorativo per ottenere un risarcimento. È necessario invece che il lavoratore fornisca prova concreta del nesso causale tra specifici episodi lavorativi e l’insorgenza della patologia.

Consiglio di Stato - Sez. III - sentenza n. 2465/2025 Centri accreditati, i ristori da Covid solo a fronte di una sospensione delle attività ordinarie. La normativa in materia di ristori per l'emergenza pandemica (D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, D.L. n. 149 del 9 novembre 2020, D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020) prevede la possibilità di riconoscere alle strutture private accreditate un determinato importo a titolo di ristoro dei soli costi fissi, purché vi sia stata un'effettiva sospensione delle attività ordinarie. Una mera riduzione o rimodulazione delle attività non soddisfa il presupposto per il riconoscimento dei ristori.

Tar Lazio Roma - Sezione V - sentenza n. 9855/2025 Fondo speciale specialisti esterni, la natura previdenziale del contributo del 4%. Il ricorrente non ha agito per contestare in sé e per sé la pretesa al versamento del contributo previdenziale del 4% da parte dei medici specialisti, ma per avversare lo specifico obbligo posto a suo carico, quale struttura accreditata con il SSN, di versare mediante il meccanismo della ritenuta alla fonte, il contributo previdenziale del 4% posto a carico dei professionisti.