Giurisprudenza: errore medico, suicidio assistito, risarcimento danno, personale centri accreditati, vaccini

19 Luglio 2024

Cassazione Sezioni Unite – Ordinanza 17634 del 26 giugno 2024 – Wrrore medico – il doppio binario.

Errori medici, rivalsa a due vie per l’azienda verso l’operatore
Nel caso in cui un’azienda sanitaria pubblica venga condannata a risarcire un paziente danneggiato in conseguenza dell’errore commesso da un proprio ausiliario, la Pa può agire nei confronti di quest’ultimo per recuperare l’importo risarcito. E lo può fare sia esercitando l’azione di rivalsa amministrativa (in quanto danno erariale indiretto), sia dando corso alle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità, senza che tale concorso di azioni comporti una duplicazione illegittima delle pretese risarcitorie, né una violazione del principio del “ne bis in idem”.
È quanto afferma la Cassazione a Sezioni Unite che, nell’ordinanza 17634 del 26 giugno, richiama il proprio precedente orientamento (pronuncia 21992 del 12 ottobre 2020) e conferma la tesi del “doppio binario” giurisdizionale, rilevando incidentalmente che, in tema di responsabilità sanitaria, questa tesi è stata ribadita dall’articolo 9 della legge Gelli (24/2017).
Attenzione però: il doppio binario non può condurre a cumulare i risarcimenti, per cui se il danno viene ristorato interamente in una sede non può essere promossa l’altra azione (mentre in caso di ristoro parziale in sede contabile si potrà procedere solo per la differenza in sede civile, e viceversa).

 

Corte Costituzionale – sentenza n. 141/2024. Legittime le disposizioni della Regione Sardegna sull’incremento della spesa per prestazioni sanitarie oltre i limiti imposti dalle leggi nazionali.
La Corte costituzionale con la sentenza n141 depositata in data odierna ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 56 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 e dell’art. 5, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 21 del 2023. Con tali disposizioni la Regione autonoma Sardegna, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e ridurre i tempi di attesa, ha autorizzato l’incremento della spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie eccedendo i limiti previsti dalla normativa nazionale. Le disposizioni sono state ritenute costituzionalmente legittime. Difatti, con riguardo ai vincoli di finanza pubblica recati dalla legislazione statale, seppure la Corte sia costante nel ritenere che essi si applicano, di regola, anche ai soggetti ad autonomia speciale e che i tetti di spesa costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, nel caso di specie, non si utilizzano per la Regione autonoma Sardegna che provvede integralmente al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. Il finanziamento integrale degli oneri del servizio sanitario regionale a carico del bilancio sardo e l’assenza di condizioni che possano far ritenere di non poter applicare il predetto principio (ossia la sottoposizione a un piano di rientro dal disavanzo finanziario in materia sanitaria o la compromissione dei livelli essenziali delle prestazioni) comporta che lo Stato non possa intervenire con norme di coordinamento finanziario che incidano sulla competenza regionale nella allocazione della spesa sanitaria.

 

Corte Costituzionale – Sentenza n. 135 del 1/7/2024 – Suicidio assistito. La corte ribadisce gli attuali requisiti e ne precisa il significato.
Nella perdurante assenza di una legge che regoli la materia, i requisiti per l’accesso al suicidio assistito restano quelli stabiliti dalla sentenza n. 242 del 2019, compresa la dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, il cui significato deve però essere correttamente interpretato in conformità alla ratio sottostante a quella sentenza. Tutti questi requisiti - (a) irreversibilità della patologia, (b) presenza di sofferenze fisiche o psicologiche, che il paziente reputa intollerabili, (c) dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, (d) capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli - devono essere accertati dal servizio sanitario nazionale, con le modalità procedurali stabilite in quella sentenza.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 135 depositata oggi, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP di Firenze sull’articolo 580 del codice penale, che miravano a estendere l’area della non punibilità del suicidio assistito oltre i confini stabiliti dalla Corte con la precedente sentenza del 2019.

 

Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza n. 2776/2024 Lo stato patologico pregresso del paziente riduce il quantum del risarcimento
In caso di danno alla salute, qualora il danneggiato sia affetto da una patologia invalidante pregressa ed irreversibile, il danno risarcibile deve essere determinato considerando sia la differenza tra lo stato di invalidità complessivamente presentato dal danneggiato dopo il fatto illecito e lo stato patologico pregresso, sia la situazione che si sarebbe determinata se non fosse intervenuto il fatto lesivo imputabile.

 

Consiglio di Stato - Sez. III - sentenza n. 5960/2024 Centri accreditati, personale ultrasettantenne e mancata valorizzazione ai fini del riparto del budget
Non è ravvisabile l’aporia logica tra l’ammissione al lavoro presso le strutture accreditate del personale ultrasettantenne e la sua mancata valorizzazione ai fini del riparto del budget, essendo del tutto plausibile che sia consentito alle aziende sanitarie private, nell’esercizio della loro libertà organizzativa e gestionale, di assumere personale ultrasettantenne e che tuttavia lo stesso non rilevi ai fini dell’applicazione delle griglie di valutazione, in quanto non utile ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di accreditamento né quindi, di conseguenza, ai fini della ripartizione del budget.

 

Corte di Giustizia UE - 17 luglio 2024 - Covid. La Commissione non ha concesso al pubblico un accesso “sufficientemente ampio” ai contratti di acquisto dei vaccini. L'infrazione riguarda in particolare le clausole di contratti relative all’indennizzo, dal momento che il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto e la sua responsabilità non può essere soppressa o limitata, nei confronti del danneggiato. Inoltre, la Commissione non ha dimostrato che un accesso più ampio a tali clausole avrebbe effettivamente arrecato pregiudizio agli interessi commerciali delle imprese. Contestato anche l'accesso parzialmente negato alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi di chi negoziò l’acquisto dei vaccini.