L'infrazione riguarda in particolare le clausole di contratti relative all’indennizzo, dal momento che il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto e la sua responsabilità non può essere soppressa o limitata, nei confronti del danneggiato. Inoltre, la Commissione non ha dimostrato che un accesso più ampio a tali clausole avrebbe effettivamente arrecato pregiudizio agli interessi commerciali delle imprese. Contestato anche l'accesso parzialmente negato alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi di chi negoziò l’acquisto dei vaccini.