La Corte di Cassazione aveva recentemente escluso la ricorrenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione in capo ad un medico di medicina generale convenzionato con il Ssn che si avvale di "sedi attrezzature e personale amministrativo"; e ciò in coerenza con un orientamento consolidato, in base al quale: la disponibilità, da parte dei medici di base, di strumenti di diagnosi, per quanto complessi e costosi, non è idonea a configurare la sussistenza dei presupposti impositivi, poiché detti strumenti, quali che siano il loro valore o le loro caratteristiche, rientrano nelle attrezzature usuali, o che dovrebbero essere usuali, per i precisati professionisti, in quanto agli stessi si chiede di svolgere una funzione di "primo impatto" a difesa della salute pubblica.