In tema di revisione dei postumi invalidanti causati da un infortunio, in occasione di un secondo infortunio, con conseguente costituzione di rendita unica, è consentito procedere ad una nuova valutazione medico legale della percentuale invalidante complessiva, che può essere accertata anche in misura inferiore a quella provocata dal primo infortunio, purché la rendita complessiva da erogare non sia inferiore a quella precedente, già consolidatasi.