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18/05/2026

Ex festività devono essere equiparate alle ferie. Ordinanza della Cassazione

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Corte di Cassazione - Ordinanza n. 5051 del 6 marzo 2026

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Con Ordinanza del 6 marzo 2026, n. 5051 la Corte di Cassazione ha sancito che le cosiddette festività soppresse (i 4 giorni festivi aboliti negli anni 70: 19 marzo: San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini ed il 29 giugno: SS, Pietro e Paolo, devono essere considerate a tutti gli effetti giorni di ferie retribuite.

Le sopraindicate ex festività non vanno quindi trattate come semplici permessi retribuiti e, conseguentemente, devono avere le stesse tutele economiche e giuridiche, per cui nella base di calcolo della retribuzione feriale, incluse le festività soppresse, devono essere incluse tutte le voci variabili.

Secondo la Cassazione, infatti, dovendo le ex festività essere equiparate alle ferie, durante queste giornate il lavoratore non deve guadagnare meno rispetto a quanto lavora normalmente: per questo motivo nella retribuzione devono essere incluse le indennità di turno, le voci accessorie legate alle mansioni, ecc.

In sostanza la giornata deve essere pagata come se fosse lavorata.

Nel caso poi che queste giornate non venissero utilizzate, essendo ferie a tutti gli effetti, non possono essere semplicemente “perse”. Per evitare di dover pagare l’indennità per la loro mancata fruizione il datore di lavoro (come nel caso delle ferie) deve dimostrare di aver informato il dipendente e di avergli dato la possibilità concreta di usufruire di queste giornate. In assenza di tale informazione resta il diritto all’indennizzo.

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