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12/05/2026

Conferimento incarichi struttura complessa: sentenza della Cassazione Civile

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Cassazione Civile – Sezioni Unite - Sentenza n. 6970 del 24 marzo 2026

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

La controversia scaturisce dall’impugnazione di una delibera del Direttore generale di un’azienda ospedaliera che, a seguito di un avviso pubblico, ha conferito un incarico quinquennale di Struttura complessa. La candidata esclusa ha contestato la nomina del vincitore avanti il TAR il quale ha visto sollevarsi un’eccezione di difetto di giurisdizione da parte del controinteressato, che riteneva competente in materia il Giudice ordinario e non il Giudice amministrativo.

Da notare che il Consiglio di Stato in precedenza era già intervenuto in materia (sentenza n. 03684 del 30.04.2025 e altre), sostenendo che la procedura per il conferimento di incarichi di struttura complessa si tratta di una selezione “aperta” e caratterizzata da elementi che consentono di classificarla tra le procedure concorsuali per le quali sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo e non del Giudice ordinario.

Di diverso avviso si è ora invece pronuncia la Cassazione civile, sezioni unite, che con sentenza del 24.03.2026, n. 6970, ha evidenziato che la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo e livello. Di conseguenza il passaggio alla direzione di struttura complessa non è una “progressione verticale” (che richiederebbe la giurisdizione amministrativa), poiché non vi è il passaggio a un’area superiore o una novazione oggettiva del rapporto.

La Cassazione civile ha inoltre puntualizzato che la legge 118/2022, che ha prescritto l’obbligo di nominare il primo in graduatoria (modificando le precedenti disposizioni che affidavano alla discrezionalità motivata del direttore generale di individuare il vincitore della selezione tra i primi tre classificati della graduatoria), non ha comunque “pubblicizzato” il carattere della procedura, ma ha solo posto un vincolo di legittimità al potere privato del Direttore generale (gli atti delle aziende sanitarie, anche se riguardanti la macro-organizzazione o la selezione di figure apicali, sono espressione del potere del “privato datore di lavoro” (art. 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001). Tale vincolo serve a garantire l’imparzialità, la cui violazione deve essere accertata dal Giudice ordinario attraverso i canoni di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.).

A fronte di una procedura selettiva che si svolge in base a parametri obiettivi e, quindi, suscettibili di controllo, il venir meno della fiduciarietà dell’incarico dirigenziale potrà rendere più incisivo l’intervento giudiziale nel caso di vizi della procedura.

La Cassazione civile, sezioni unite, ha concluso dichiarando la competenza del Giudice ordinario in ordine alle procedure per il conferimento degli incarichi di struttura complessa.

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