Cassazione Sezione Civile
07/11/2024

Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza n. 28642/2024 Limiti alla responsabilità civile del medico

C’è un aspetto che talvolta sorprende molti professionisti: la regola si applica anche quando è il paziente stesso a scegliere il chirurgo. La responsabilità contrattuale della struttura resta ferma anche quando il danno deriva dall’operato di un medico scelto direttamente dalla paziente, purché l’intervento sia avvenuto avvalendosi della struttura e della sua organizzazione.

Allegati
Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it