Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza n. 28642/2024
Limiti alla responsabilità civile del medico
07 Novembre 2024
C’è un aspetto che talvolta sorprende molti professionisti: la regola si applica anche quando è il paziente stesso a scegliere il chirurgo. La responsabilità contrattuale della struttura resta ferma anche quando il danno deriva dall’operato di un medico scelto direttamente dalla paziente, purché l’intervento sia avvenuto avvalendosi della struttura e della sua organizzazione.