Cassazione Sezione Lavoro
23/10/2025

Cassazione Sez. lavoro - ordinanza n. 28212/2025 Indennità di accompagnamento: la tutela si estende a chi può camminare ma non in sicurezza

In tema di indennità di accompagnamento (art. 1, L. n. 18/1980), il requisito dell'impossibilità di deambulare senza "aiuto permanente" sussiste anche quando la deambulazione, pur materialmente possibile, espone l'invalido a un elevato rischio per la propria incolumità, rendendo necessaria una "supervisione continua". Tale supervisione, finalizzata a garantire la sicurezza funzionale del soggetto, costituisce una forma di aiuto che esclude l'autonomia e integra il presupposto normativo. Pertanto, erra il giudice di merito che neghi il diritto alla prestazione operando una distinzione tra "supervisione continua" e "aiuto permanente", poiché entrambe le condizioni manifestano l'incapacità del soggetto di deambulare senza il supporto di un accompagnatore.

 

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