La Corte costituzionale, con la sentenza n. 162/2025, ha dichiarato inammissibili i dubbi di legittimità costituzionale formulati dal Tribunale ordinario di Ravenna, sezione lavoro, nei confronti dell'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019, convertito nella legge n. 26 del 2019, nella parte in cui - secondo l'interpretazione data dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 30992 del 2024 - fa discendere dalla violazione del divieto di cumulo della pensione anticipata «quota 100» con redditi da lavoro subordinato la sospensione del trattamento previdenziale per un'intera annualità, anche quando l'attività lavorativa svolta sia limitata a periodi molto limitati (una o poche giornate) e con redditi esigui.