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14/10/2025

Sentenza della Corte di Cassazione dell'8 maggio 2025, n. 12139

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La Corte d’Appello dell’Aquila, riformando la sentenza del Tribunale locale, aveva accertato che l’adibizione di un infermiere dell’Azienda sanitaria locale ad attività proprie degli operatori sociosanitari (OSS) costituiva illegittimo demansionamento del dipendente, il quale, dunque, aveva diritto ad un risarcimento del danno (da lesione alla dignità professionale ed all’immagine lavorativa).

Avverso la pronuncia della Corte d’Appello l’Asl ha proposto ricorso in Cassazione che ha però confermato la decisione dei giudici di secondo grado.

La Suprema Corte ha infatti precisato che il datore di lavoro può adibire un dipendente a mansioni inferiori in modo sporadico, per far fronte a particolari esigenze, e comunque non per svolgere attività che siano del tutto estranee a quelle proprie della professionalità del lavoratore. Se invece, ricorre al demansionamento in modo sistematico e non marginale, commette una violazione.

Il demansionamento, ha sottolineato la Corte, non è illegittimo a priori, perché rientra nei doveri di flessibilità del lavoratore rispetto all’utilità della controparte, e nella leale collaborazione per tutelare l’interesse pubblico. Ma la richiesta del datore di lavoro deve rispettare specifici paletti.

Innanzitutto deve trattarsi di attività che non esprimano contenuti professionali del tutto estranei rispetto ai compiti propri. In secondo luogo la richiesta di svolgere prestazioni inferiori rispetto al proprio livello professionale deve rispondere ad un’esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza concreta e non dunque a scelte estemporanee o a pretese di lavoro di livello inferiore pur in presenza di disponibilità del personale della categoria pertinente.

Il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori, secondo la Corte di Cassazione, viola il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità e ciò anche se sia rispettato il parametro di prevalenza nello svolgimento delle attività proprie dell’inquadramento. Non basta che sia assicurata la prevalenza delle attività pertinenti all’inquadramento, l’eventuale ricorso a mansioni inferiori deve avvenire in via del tutto accessoria oppure per periodi di tempo contenuti.

In pratica, nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore, venendo in rilievo il suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio dell’attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell’inquadramento professionale del prestatore o che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale.

Le mansioni inferiori sono quindi legittime solo se “marginali”, di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto a quelle di effettiva pertinenza. Nei casi in cui tale marginalità non ricorra, e dunque la consistenza delle attività di livello inferiore sia più ampia, sussiste una manifesta violazione di legge.

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