Corte dei conti – Sez. di controllo per la Sardegna – delibera n. 147 del 22.9.2025
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Un parere della Corte dei Conti ha evidenziato che il distacco si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente un lavoratore a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. In tale caso il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo del lavoratore. L’aspettativa è invece un’ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro volto a conciliare la posizione di lavoratore e la sussistenza di impegni di rilevanza pubblica o il verificarsi di situazioni di natura personale o familiare. L’aspetto caratteristico dell’aspettativa è la carenza della prestazione lavorativa con la conseguenza che, a differenza di quanto avviene nel distacco, si giustifica la sospensione dell’adempimento degli obblighi retributivi gravanti sul datore di lavoro.
La Sezione della Corte dei Conti ha pertanto rilevato che l’aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali si deve distinguere nettamente dal distacco: mentre l’aspetto caratteristico dell’aspettativa è la carenza di prestazione lavorativa per tutto il tempo in cui si riveste la carica, nel distacco il rapporto di lavoro non perde la sua efficacia e non pone in moratoria le sue contrapposte obbligazioni fondamentali, modificandosi solo in relazione al soggetto che temporaneamente diventa il beneficiario e il destinatario della prestazione lavorativa. La conseguenza è che solo nel caso dell’aspettativa si giustifica la sospensione dell’adempimento degli obblighi retributivi gravanti sul datore di lavoro, mentre con il distacco tali obblighi permangono sul datore di lavoro.
Sulla base delle sopraindicate considerazioni la Corte dei Conti ha ritenuto illegittimo il provvedimento di una pubblica amministrazione che aveva riconosciuto l’utilità dell’aspettativa sindacale non retribuita concessa a un proprio dipendente ai fini della progressione di carriera, nonostante detta aspettativa si traduca in una sospensione dell’attività lavorativa che per questo non può essere computata nel calcolo del periodo di servizio.
Una conclusione doverosa questa a cui i magistrati sono pervenuti in base all’attuale quadro normativo. Gli stessi magistrati hanno tuttavia ravvisato una chiara disomogeneità tra distacco sindacale e aspettativa sindacale non retribuita e alle discipline differenziate, auspicando un intervento normativo volto a realizzare un più equilibrato contemperamento tra le esigenze di interesse pubblico e le istanze di tutela di diritto di rilievo costituzionale, in quanto la libertà sindacale trova riconoscimento sul piano costituzionale, per cui l’esclusione dell’aspettativa sindacale dal novero dei periodi utili al calcolo dell’anzianità di servizio rischia di entrare in frizione con le disposizioni e di compromettere la piena effettività dei diritti.