Nel caso di risarcimento del danno da emotrasfusione di sangue infetto, l'importo spettante a titolo di indennizzo ex legge n. 210/1992 deve essere integralmente scomputato dalle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno, venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero della salute) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo.