Cassazione Sezione Civile
29/05/2025

Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza n. 14288/2025 Danno non patrimoniale da perdita di un congiunto, il Giudice può liquidarlo

Nel caso in cui venga richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale per perdita di un congiunto, il giudice di merito ha il potere di procedere alla liquidazione del danno in via equitativa anche in assenza di una specifica quantificazione monetaria da parte dei richiedenti, sulla base della natura stessa del fatto allegato (decesso per negligenza medica) e dei parametri acquisibili o indicati.

Allegati
Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it