Il pubblico dipendente (ex art. 54-bis d.lgs. n. 165 del 2001) che denuncia all'autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti, o al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o trasferito per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Uno spostamento del lavoratore, motivato dalla tensione e sfiducia generata tra i colleghi a seguito della sua denuncia, deve valutarsi come discriminatorio e pertanto nullo.